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	<title>Studio Associato Acerbi</title>
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	<description>Consulenza del Lavoro</description>
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		<title>Min. Lavoro: protocollo di intesa con i consulenti per la richiesta di documenti durante le ispezioni</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; Pubblichiamo un estratto tratto dalla DPL di Modena, che sintetizza il protocollo d&#39;intesa tra Min. del Lavoro e Consulenti in ambito di documentazione a fini ispettivi. &#160; &#34;La Direzione Generale per l&#39;Attivit&#224; Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle &#8230; <a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/min-lavoro-protocollo-di-intesa-con-i-consulenti-per-la-richiesta-di-documenti-durante-le-ispezioni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div align="justify">Pubblichiamo un estratto tratto dalla DPL di Modena, che sintetizza il protocollo d&#39;intesa tra Min. del Lavoro e Consulenti in ambito di documentazione a fini ispettivi.</div>
<div align="justify">&nbsp;</div>
<div align="justify">&quot;La Direzione Generale per l&#39;Attivit&agrave; Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto, in data 15 febbraio 2012, con il Consiglio Nazionale dell&#39;Ordine dei Consulenti del Lavoro, un protocollo d&#39;intesa al fine di <strong>semplificare la metodologia di intervento ispettiva in materia di documentazione richiesta, qualora quest&#39;ultima sia gi&agrave; presente in banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro.</strong></div>
<div align="justify">&nbsp;</div>
<div align="justify">In pratica, i seguenti documenti non potranno pi&ugrave; essere richiesti dagli ispettori del lavoro durante le visite ispettive:</div>
<ul>
<li>Comunicazioni obbligatorie telematiche (ad eccezione dei lavroatori domestici)</li>
<li>Prospetti informativi collocamento obbligatorio Legge n. 68/1999</li>
<li>Denunce Inail ex art. 12 DPR n. 1124/1965</li>
<li>Attribuzione matricola INPS</li>
<li>Denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d&#39;opera occupati in agricoltura</li>
<li>DURC</li>
<li>Certificato iscrizione CCIAA</li>
<li>Mod. Unico &#8211; <a href="tel:750%20-%20760%20-%20770" title="blocked::tel:750 - 760 - 770">750 &#8211; 760 &#8211; 770</a>/SA-SC</li>
<li>Informazioni relative ai modelli Uniemens dal 2010 in poi consultabili da Net-Inps</li>
<li>Importi complessivamente versati tramite mod. F24</li>
<li>Informazioni relative ai modelli DM 10 concernenti il personale dipendente (ad eccezione dei dati relativi alle ultime 3 mensilit&agrave;).</li>
</ul>
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		<title></title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioassociatoacerbi.it/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Le ultime notizie dal mondo del lavoro! &#160; Min. Lavoro: protocollo di intesa con i consulenti per la richiesta di documenti durante le ispezioni. Approfondisci qui. Riforma del mercato del lavoro: i tempi stringono! Qual &#232; la situazione?&#160;Clicca qui. Decreto &#8230; <a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/news/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Le ultime notizie dal mondo del lavoro!</h2>
<blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<div><span style="font-size:14px;"><strong>Min. Lavoro:</strong> protocollo di intesa con i consulenti per la richiesta di documenti durante le ispezioni. <strong><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/min-lavoro-protocollo-di-intesa-con-i-consulenti-per-la-richiesta-di-documenti-durante-le-ispezioni/">Approfondisci qui.</a></strong></span></div>
</li>
</ul>
<div>
<hr /></div>
<ul>
<li>
<div><span style="font-size:14px;"><strong>Riforma del mercato del lavoro:</strong> i tempi stringono! Qual &egrave; la situazione?&nbsp;<strong><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/riforma-del-mercato-del-lavoro-i-tempi-stringono/">Clicca qui.</a></strong></span></div>
</li>
</ul>
<div>
<hr /></div>
<ul>
<li>
<div><strong style="font-size: 14px; ">Decreto Sviluppo: </strong><span style="font-size: 14px; ">uno sguardo alle prime novit&agrave;! </span><strong style="font-size: 14px; "><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/decreto-sviluppo-uno-sguardo-alle-prime-novita/">Clicca qui.</a></strong></div>
</li>
</ul>
<div>
<hr /></div>
<ul>
<li>
<div><strong style="font-size: 14px; ">Governo:&nbsp;</strong><span style="font-size: 14px; ">semplificazione e di sviluppo,&nbsp;</span><b style="font-size: 14px; ">pubblicato il decreto legge!&nbsp;<a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/governo-semplificazione-e-di-sviluppo-pubblicato-il-decreto-legge/">Leggi le prime info,</a>&nbsp;</b><b style="font-size: 14px; "><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/governo-semplificazione-e-di-sviluppo-pubblicato-il-decreto-legge/">clicca qui!</a></b></div>
</li>
</ul>
<div>
<hr /></div>
<ul>
<li>
<div><strong style="font-size: 14px; ">Cassazione: </strong><span style="font-size: 14px; ">aggiornamento sulle ultime sentenze: </span><strong style="font-size: 14px; "><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/cassazione-aggiornamento-sulle-ultime-sentenze/">approfondisci qui!</a></strong></div>
</li>
</ul>
<div>
<hr /></div>
<ul>
<li>
<div><span style="font-size:14px;"><strong>Mobilit&agrave;:</strong>&nbsp;spettano gli&nbsp;<strong style="font-size: 14px; ">sgravi</strong>&nbsp;in caso di effettiva cessazione del rapporto di lavoro e di nuova assunzione:&nbsp;<strong style="font-size: 14px; "><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/mobilita-spettano-gli-sgravi-in-caso-di-effettiva-cessazione-del-rapporto-di-lavoro-e-di-nuova-assunzione/">leggi la news, clicca qui!</a></strong></span></div>
</li>
</ul>
<div>
<hr /></div>
<ul>
<li>
<div><span style="font-size:14px;"><b>INPS:</b> fissati i tetti degli<b> ammortizzatori sociali </b>per il 2012! <a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/inps-fissati-i-tetti-degli-ammortizzatori-sociali-per-il-2012/"><strong>Leggi la news, clicca qui!</strong></a></span></div>
</li>
</ul>
<hr />
<ul>
<li><span style="font-size:14px;"><strong>Meridione:</strong> agevolazioni per chi assume!&nbsp;<strong><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/meridione-agevolazioni-per-chi-assume/">Approfondisci qui.</a></strong></span></li>
</ul>
<hr />
<ul>
<li><span style="font-size:14px;"><strong>Incentivi per l&#39;apprendistato!</strong> Scopri di cosa si tratta,<strong>&nbsp;<a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/incentivi-per-lapprendistato/">clicca qui.</a></strong></span></li>
</ul>
<hr />
<ul>
<li><strong style="font-size: 14px; ">INPS: </strong><span style="font-size: 14px; ">nuove aliquote contributive per la gestione separata: </span><span style="font-size:14px;"><strong style="font-size: 14px; "><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/inps-nuove-aliquote-contributive-per-la-gestione-separata/">leggi la news, clicca qui!</a></strong></span></li>
</ul>
<hr /></blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li>
<div><strong style="font-size: 14px; ">Rilascio e rinnovo permesso di soggiorno:</strong><span style="font-size: 14px; ">&nbsp;istruzioni operative per il pagamento del contributo.&nbsp;</span><strong style="font-size: 14px; "><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/rilascio-e-rinnovo-permesso-di-soggiorno-istruzioni-operative-per-il-pagamento-del-contributo/">Leggi subito la news</a>.</strong></div>
</li>
</ul>
<div>
<hr /></div>
<ul>
<li>
<div><strong style="font-size: 14px; ">Confprofessioni:</strong><span style="font-size: 14px; "> arriva l&rsquo;accordo sulla detassazione! </span><strong style="font-size: 14px; "><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/confprofessioni-arriva-laccordo-sulla-detassazione/" target="_blank">Leggi la news, clicca qui.</a></strong></div>
</li>
</ul>
<hr />
<ul>
<li><span style="font-size:14px;"><strong>INPS</strong>, ancora pi&ugrave; tecnologia: presentazione telematica delle domande di autorizzazione alla Cassa Integrazione Ordinaria: <strong><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/inps-presentazione-telematica-delle-domande-di-autorizzazione-alla-cassa-integrazione-ordinaria/">leggi la news.</a></strong></span></li>
</ul>
<hr />
<ul>
<li><span style="font-size:14px;"><strong>Privacy: </strong>in un anno e mezzo <strong>4 milioni di euro di sanzioni!</strong> Leggi quali sono state le attivit&agrave; maggiormente sanzionate: <a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/privacy-e-tempo-di-verificare/"><strong>clicca qui.</strong></a></span></li>
</ul>
<hr />
<ul>
<li><span style="font-size:14px;">Metalmeccanici:&nbsp;scade oggi il versamento della quota di adesione al fondo &ldquo;m&egrave;taSalute&rdquo;.</span><strong> <span style="font-size:14px;"><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/metalmeccanici-scade-oggi-il-versamento-della-quota-di-adesione-al-fondo-metasalute/">Leggi subito la news.</a></span></strong></li>
</ul>
<hr />
<ul>
<li><span style="font-size:14px;">Novit&agrave; sui contratti a termine: &quot;La Corte Europea di Giustizia ha affermato la legittimit&agrave; dell&#39;utilizzo &#8230;&quot;.&nbsp;</span><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/corte-europea-di-giustizia-sui-contratti-a-termine/" style="font-size: 14px; "><strong>Leggi la news, clicca qui.</strong></a></li>
</ul>
<hr />
<ul>
<li><span style="font-size:14px;">Legge 148/2011: cosa cambia in termini di recesso dal contratto di lavoro e tutele per i lavoratori. <a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/art-8-legge-1482011-cosa-cambia-nel-mondo-del-lavoro/"><strong>Leggi la news, clicca qui.</strong></a></span></li>
</ul>
<hr /></blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li>
<div><span style="font-size:14px;">Lo Studio Associato Acerbi su Facebook! <strong><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/lo-studio-acerbi-su-facebook/" target="_self">Leggi la news, clicca qui.</a></strong></span></div>
</li>
</ul>
<hr />
<ul>
<li>
<div><span style="font-size: 14px; ">Studio Associato Acerbi e Studio Giudici e Caporali: insieme per i propri clienti, insieme per il futuro! <strong><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/le-sfide-del-futuro-si-affrontano-in-partnership/" target="_self">Leggi la news, clicca qui.</a></strong></span></div>
</li>
</ul>
<hr />
<ul>
<li><span style="font-size:14px;">Vuoi assumere? Ecco alcuni incentivi per donne e giovani under 35! <strong><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/agevolazioni-per-le-assunzioni-a-tempo-indeterminato-di-donne-e-giovani-under-35/" target="_self">Clicca qui.</a></strong></span></li>
</ul>
<hr />
<ul>
<li>
<div><span style="font-size:14px;">Ministero del lavoro: aggiornate le FAQ dei tirocini formativi. <strong><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali/" target="_self">Leggi la news, clicca qui.</a></strong></span></div>
</li>
</ul>
<hr />
<ul>
<li>
<div><span style="font-size: 14px;">Sentenze Cassazione: illegittimo il licenziamento se &#8230; <strong><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/illegittimo-il-licenziamento-del-lavoratore-e-la-sua-sostituzione-con-un-collaboratore/" target="_self">leggi la news, clicca qui.</a></strong></span></div>
</li>
</ul>
<div>
<hr /></div>
<ul>
<li>
<div><span style="font-size: 14px; ">Ministero del Lavoro: assunzioni agevolate. Quesiti e risposte. </span><strong style="font-size: 14px; "><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/ministero-del-lavoro-assunzioni-agevolate-quesiti-e-risposte/" target="_self">Clicca qui.</a></strong></div>
</li>
</ul>
<hr />
<ul>
<li><span style="font-size:14px;">Decreto Monti e lavoratori stranieri nelle more del rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno. <a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/lavoratori-stranieri-nelle-more-del-rinnovorilascio-del-permesso-di-soggiorno/" target="_self">Clicca qui.</a></span></li>
</ul>
<hr />
<ul>
<li><span style="font-size: 14px; ">Ministero del lavoro:&nbsp;il DURC non &egrave; autocertificabile. <strong><a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/ministero-del-lavoro/" target="_self">Leggi la news, clicca qui.</a></strong></span></li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Riforma del mercato del lavoro: i tempi stringono</title>
		<link>http://www.studioassociatoacerbi.it/riforma-del-mercato-del-lavoro-i-tempi-stringono/</link>
		<comments>http://www.studioassociatoacerbi.it/riforma-del-mercato-del-lavoro-i-tempi-stringono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Com&#39;&#232; noto, sulla riforma del mercato del lavoro si sta molto discutendo, sia a livello governativo, sia a livello di societ&#224; civile. E&#39; un tema assai delicato ma, allo stesso tempo, strategico per il futuro del Paese. Per facilitare la &#8230; <a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/riforma-del-mercato-del-lavoro-i-tempi-stringono/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Com&#39;&egrave; noto, sulla <strong>riforma del mercato del lavoro</strong> si sta molto discutendo, sia a livello governativo, sia a livello di societ&agrave; civile. E&#39; un tema assai delicato ma, allo stesso tempo, strategico per il futuro del Paese.</p>
<p style="text-align: justify; ">Per facilitare la comprensione dello stato dell&#39;arte della trattativa, abbiamo individuato gli argomenti in discussione tra le parti sociali e i punti su cui esiste gi&agrave; un accordo.&nbsp;Inoltre, abbiamo indicato le date fondamentali degli incontri tra le parti per arrivare alla data del 31 Marzo, data entro la quale il Governo vuole presentare la riforma organica del mercato del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify; ">&nbsp;</p>
<h2><b><u>LA RIFORMA</u></b><b><u> DEL</u></b><b><u> MERCATO DEL LAVORO</u></b></h2>
<div>Ecco i temi del confronto tra le parti sociali in merito alla riforma del mercato del lavoro:</div>
<div>&nbsp;</div>
<ul>
<li><b><u>APPRENDISTATO</u></b></li>
</ul>
<div>Migliorare l&rsquo;ingresso nel mercato del lavoro.</div>
<div>Imprese e sindacati sono sostanzialmente d&rsquo;accordo nel voler incentivare la stabilizzazione degli apprendisti;</div>
<div>&nbsp;</div>
<ul>
<li><b><u>SERVIZI PER L&rsquo;IMPIEGO</u></b></li>
</ul>
<div>Accordo sostanziale sul favorire il reinserimento dei lavoratori attraverso la formazione.</div>
<div>Da trovare l&rsquo;accordo sulle risorse per la formazione;</div>
<div>&nbsp;</div>
<ul>
<li><b><u>FLESSIBILITA&rsquo; IN ENTRATA</u></b></li>
</ul>
<div>Riordino delle tipologie contrattuali &ldquo;improprie&rdquo;. Tra gli altri, accordo tra datori di lavoro e sindacati per un riordino di tipologie contrattuali quali i &ldquo; CO.CO.PRO.&rdquo;;</div>
<div>&nbsp;</div>
<ul>
<li><b><u>FLESSIBILITA&rsquo; IN USCITA</u></b></li>
</ul>
<div>Necessit&agrave; di trovare un accordo sull&rsquo;art. 18. Il punto pi&ugrave; difficile sul quale trovare un accordo riguarda l&rsquo;obbligo di riassumere un dipendente licenziato senza giusta causa.</div>
<div>&nbsp;</div>
<ul>
<li><b><u>AMMORTIZZATORI SOCIALI</u></b></li>
</ul>
<div>Rifinanziare gli strumenti per affrontare la crisi . Tra le parti sociali c&rsquo;e&rsquo; convergenza sulla richiesta al governo in tal senso.</div>
<div>
<hr /></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><span style="font-size:16px;"><strong>Prossimi passi della trattativa:</strong></span></div>
<ul>
<li><strong>13 FEBBRAIO . Incontro tra le parti sociali<br />
		</strong></li>
</ul>
<div>Le organizzazioni datoriali si vedranno per trovare una posizione comune da presentare al governo in merito alla riforma del mercato del lavoro.</div>
<div>&nbsp;</div>
<ul>
<li><strong>16 FEBBRAIO Tavolo con l&rsquo;esecutivo.<br />
		</strong></li>
</ul>
<div>Il governo dovrebbe incontrare le parti sociali per verificare su quali aspetti &egrave; stata raggiunta l&rsquo;intesa. Poi proceder&agrave; alla elaborazione di un proprio documento.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><span style="font-size:18px;"><strong>31 MARZO:&nbsp;Il punto di arrivo</strong></span></div>
<div>Il governo ha stabilito per questa data la presentazione della riforma organica del mercato del lavoro.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>(tratto da Il Sole 2 Ore)</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Decreto Sviluppo: uno sguardo alle prime novità!</title>
		<link>http://www.studioassociatoacerbi.it/decreto-sviluppo-uno-sguardo-alle-prime-novita/</link>
		<comments>http://www.studioassociatoacerbi.it/decreto-sviluppo-uno-sguardo-alle-prime-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioassociatoacerbi.it/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo un interessante primo approfondimento elaborato dalla DPL di Modena. Articolo 14: Semplificazione dei controlli sulle imprese L&#8217;art. 14 afferma alcuni principi che possono cos&#236; sintetizzarsi: L&#8217;attivit&#224; di controllo deve essere ispirata ai principi di proporzionalit&#224; anche in relazione agli &#8230; <a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/decreto-sviluppo-uno-sguardo-alle-prime-novita/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: justify; ">Pubblichiamo un interessante primo approfondimento elaborato dalla DPL di Modena.</span></p>
<p><strong style="font-size: 14px; text-align: justify; ">Articolo 14: Semplificazione dei</strong><span style="font-size: 14px; text-align: justify; "> </span><strong style="font-size: 14px; text-align: justify; ">controlli sulle imprese</strong></p>
<div style="text-align: justify; "><strong>L&rsquo;art. 14</strong> afferma alcuni principi che possono cos&igrave; sintetizzarsi:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify; ">L&rsquo;attivit&agrave; di controllo deve essere ispirata ai principi di proporzionalit&agrave; anche in relazione agli adempimenti burocratici ed alla effettiva tutela del rischio e nel rispetto del principio di coordinamento tra amministrazioni statali, regionali e locali;</li>
<li style="text-align: justify; ">Le amministrazioni pubbliche, individuate dall&rsquo;art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, debbono pubblicare sul loro sito istituzionale e su quello <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it/" title="blocked::http://www.impresainungiorno.gov.it/"><span title="blocked::http://www.impresainungiorno.gov.it/">www.impresainungiorno.gov.it</span></a>, la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese in relazione alla dimensione ed al settore, indicando i criteri e le modalit&agrave; di svolgimento;</li>
<li style="text-align: justify; ">Il Governo &egrave; autorizzato ad emanare regolamenti volti a razionalizzare e coordinare i controlli sulle imprese e sono emanati dal Ministro della Funzione Pubblica di concerto con quello dell&rsquo;Economia e con i Ministri competenti per materia;</li>
<li style="text-align: justify; ">I regolamenti si debbono ispirare ai principi di proporzionalit&agrave; dei controlli e dei connessi adempimenti, della tutela degli interessi pubblici, della eliminazione di attivit&agrave; di controllo non necessarie, di coordinamento e di programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni con l&rsquo;obiettivo della eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni in modo tale da &ldquo;recare il minore intralcio all&rsquo;attivit&agrave; d&rsquo;impresa&rdquo;, definendo la frequenza e tenendo conto degli accertamenti gi&agrave; effettuati. Altri principi ispiratori dei regolamenti concernono &ldquo;la collaborazione amichevole con i soggetti controllati alfine di prevenire rischi e situazioni di irregolarit&agrave;&rdquo;, la informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, la soppressione dei controlli sulle imprese in possesso di certificazione UNI EN ISO &#8211; 9001 o un&rsquo;altra appropriata emessa da un organismo &ldquo;in linea&rdquo; con quanto previsto dal Regolamento CE 2008/765, per le attivit&agrave; oggetto di tale attestato;</li>
<li style="text-align: justify; ">Le Regioni e gli Enti locali, entro sei mesi dall&rsquo;entrata in vigore della legge di conversione, debbono conformare le attivit&agrave; di controllo di loro competenza ai principi sopra indicati;</li>
<li style="text-align: justify; ">In materia fiscale e finanziaria continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size:14px;"><strong>Articolo 15: Modifiche alla normativa sulla interdizione anticipata dal lavoro per maternit&agrave;</strong></span></div>
<div style="text-align: justify; "><strong>L&rsquo;art. 15</strong> afferma che a partire dal 1&deg; aprile 2012, la competenza al rilascio dell&rsquo;autorizzazione per l&rsquo;astensione anticipata dal lavoro per maternit&agrave; viene suddivisa tra ASL e Direzione territoriale del Lavoro: ci&ograve; avviene attraverso alcune modifiche introdotte nell&rsquo;art. 17 del D.L.vo n. 151/2001.</div>
<div style="text-align: justify; ">In sostanza l&rsquo;ASL provveder&agrave; a rilasciare l&rsquo;autorizzazione, secondo le modalit&agrave; definite nell&rsquo;ambito della Conferenza Stato &ndash; Regioni, per:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify; ">gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; la Direzione Territoriale del Lavoro proceder&agrave;, invece, per le altre due ipotesi gi&agrave; considerate dall&rsquo;art. 17 e precisamente:</li>
<li style="text-align: justify; ">allorquando esistano condizioni di lavoro od ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;</li>
<li style="text-align: justify; ">allorquando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo la previsione contenuta negli articoli 7 (lavori vietati) e 12 (valutazione dei rischi).</li>
</ul>
<div style="text-align: justify; ">Le altre modifiche sono la conseguenza della nuova ripartizione delle competenze: in particolare &egrave; cambiato anche il comma 4, laddove il potere discrezionale previsto (in teoria) a favore dei servizi ispettivi non c&rsquo;&egrave; pi&ugrave; nel caso in cui dall&rsquo;accertamento &ldquo;in via autonoma&rdquo; o su richiesta della lavoratrice, emerga una situazione pregiudizievole.</div>
<div style="text-align: justify; ">Va, altres&igrave;, opportunamente ricordato come il comma 5 non sia cambiato, per cui i provvedimenti emessi hanno natura definitiva.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size:14px;"><strong>Articolo 16: Misure concernenti i pagamenti in favore dell&rsquo;INPS e verifiche sulle prestazioni sociali</strong></span></div>
<div style="text-align: justify; "><strong>L&rsquo;art. 16 </strong>introduce alcune disposizioni finalizzate a porre l&rsquo;INPS in una situazione centrale di controllo relative ad una serie di attivit&agrave;, prevedendo, al contempo, alcune misure finalizzate alla modernizzazione dei pagamenti. Queste sono le misure principali:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify; ">Dal 1&deg; maggio 2012 tutti i pagamenti ed i versamenti delle somme dovute, a qualsiasi titolo, all&rsquo;INPS sono effettuati soltanto con strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte ex art. 4 della legge n. 122/2010;</li>
<li style="text-align: justify; ">L&rsquo;INPS diverr&agrave; l&rsquo;Ente su cui confluiranno, in via telematica, tutti i dati relativi alle prestazioni sociali erogate da una serie di Enti: tutto questo in una logica di semplificazione e razionalizzazione della programmazione e della gestione delle politiche sociali;</li>
<li style="text-align: justify; ">Le comunicazioni sopra indicate, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari e dagli altri dati pertinenti, presenti negli archivi dell&rsquo;Istituto, alimenteranno il c.d. &ldquo;casellario dell&rsquo;assistenza&rdquo;, previsto dall&rsquo;art. 13 della legge n. 122/2010. Le informazioni raccolte saranno, tra le altre cose, inviate in forma individuale ed anonima, al Ministero del Lavoro e, con riferimento all&rsquo;ambito territoriale, alle regioni ed alle province autonome ed agli altri Enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e servizi sociali e socio-sanitari: tutto questo per l&rsquo;alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, previsto dall&rsquo;art. 21 della legge n. 328/2000;</li>
<li style="text-align: justify; ">Per le stesse finalit&agrave; e per disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e per rendere pi&ugrave; efficace l&rsquo;azione volta alla tutela delle persone non autosufficienti, le informazioni, anche sensibili, previste al punto c), trasmesse dagli Enti socio-sanitari attivati in favore delle persone disabili, sono integrate e coordinate dall&rsquo;INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell&rsquo;INPS. Ugualmente, tutte le notizie sono trasmesse, in forma anonima, e con le medesime modalit&agrave; agli stessi soggetti individuati al precedente punto c);</li>
<li style="text-align: justify; ">Il comma 5, intervenendo sull&rsquo;art. 38, comma 3, della legge n. 122/2010 assegna all&rsquo;Istituto un ruolo centrale ancora pi&ugrave; centrale nella repressione delle prestazioni indebite. Il nuovo comma 3 dell&rsquo;art. 38 della legge n. 122/2010 conferma l&rsquo;applicazione della sanzione amministrativa, comminata dall&rsquo;INPS, compresa tra 500 e 5.000 euro nei confronti di coloro che hanno fruito illegittimamente di prestazioni sociali agevolate, con l&rsquo;ovvia ripetizione dell&rsquo;indebito. Viene, tra le altre cose, cambiato, il quarto periodo del comma 3 il quale afferma che &ldquo;le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l&rsquo;INPS e l&rsquo;Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell&rsquo;ISEE, anche di natura patrimoniale, note all&rsquo;anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica&rdquo;. In presenza di una discordanza rilevata (&egrave; questo il tenore di una frase aggiunta attraverso le modifiche all&rsquo;articolo), l&rsquo;Istituto comunica all&rsquo;ente che ha erogato la prestazione sia le risultanze dell&rsquo;accertamento che il valore dell&rsquo;ISEE ricalcolato sulla base di ci&ograve; che &egrave; stato acquisito dall&rsquo;Agenzia delle Entrate. Nei casi diversi dall&rsquo;accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione pu&ograve; essere immediatamente erogabile, l&rsquo;ente erogatore invita l&rsquo;interessato a chiarire i motivi della discordanza. In assenza di osservazioni e nel caso in cui le stesse non vengano accolte, si procede con la sanzione amministrativa che &egrave; &ldquo;irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito&rdquo; e, comunque, nei limiti compresi tra 500 e 5.000 euro;</li>
<li style="text-align: justify; ">L&rsquo;INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sia sulla misura che sul diritto e provvede al recupero di quanto pagato in eccedenza entro l&rsquo;anno successivo a quello di acquisizione dei dati o a quello successivo nel quale le amministrazioni finanziarie hanno reso disponibili le informazioni reddituali o le eventuali integrazioni;</li>
<li style="text-align: justify; ">Con D.M. del Ministro del Lavoro, sentiti l&rsquo;INPS e l&rsquo;INAIL, sono individuati criteri di valutazione dell&rsquo;efficienza e della qualit&agrave; dei servizi svolti dai patronati;</li>
<li style="text-align: justify; ">L&rsquo;INPS per gli anni 2012 e 2013 &egrave; autorizzato ad avvalersi di avvocati professionisti esterni per l&rsquo;attivit&agrave; di difesa e rappresentanza in tutte le sedi giudiziarie: tutto questo, con l&rsquo;obiettivo di migliorare la gestione del contenzioso legale nelle materie previdenziali ed assistenziali.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size:14px;"><strong>Articolo 17: Assunzione dei lavoratori extracomunitari stagionali</strong></span></div>
<div style="text-align: justify; "><strong>L&rsquo;art. 17</strong>, oltre a modificare l&rsquo;art. 24 del D.L.vo n. 286/1998, afferma (comma 1) che attraverso la comunicazione obbligatoria anticipata al centro per l&rsquo;impiego ex art. 9-bis della legge n. 608/1996, il datore di lavoro assolve anche a tutti gli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l&rsquo;assunzione di un lavoratore con permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in corso di validit&agrave;.</div>
<div style="text-align: justify; ">L&rsquo;art. 24 del T.U. n. 286/1998 viene modificato nei commi 2 e 3, sicch&egrave;, ora, la normativa di riferimento prevede che nel caso in cui siano trascorsi venti giorni dalla presentazione dell&rsquo;istanza per l&rsquo;ingresso di un lavoratore extra comunitario per lavoro stagionale e lo sportello unico per l&rsquo;immigrazione non abbia espresso il proprio diniego, la domanda si intende accolta in virt&ugrave; del principio del silenzio-assenso, qualora sussistano due precise condizioni:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify; ">la richiesta riguardi un lavoratore gi&agrave; autorizzato nell&rsquo;anno precedente a prestare la propria attivit&agrave; lavorativa presso lo stesso datore di lavoro;</li>
<li style="text-align: justify; ">il lavoratore stagionale sia stato effettivamente assunto dal datore di lavoro ed abbia rispettato tutte le condizioni inserite nel permesso di soggiorno.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify; ">Nel &ldquo;corpus&rdquo; normativo viene, poi, inserito un nuovo comma il 3-bis con il quale si stabilisce che, fermo restando il periodo massimo di nove mesi del permesso di lavoro stagionale, l&rsquo;autorizzazione si intende prorogata ed il permesso di soggiorno pu&ograve; essere rinnovato nel caso in cui si presenti una nuova opportunit&agrave; di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.</div>
<div style="text-align: justify; ">L&rsquo;art. 17 continua, poi, intervenendo sul regolamento attuativo del T.U. n. 286/1998, con alcuni chiarimenti relativi agli articoli 38 e 38-bis del DPR n. 394/1999 ed introducendo un ulteriore periodo al comma 3 dell&rsquo;art. 38 &ndash; bis: queste sono le novit&agrave;:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify; ">l&rsquo;autorizzazione al lavoro pu&ograve; essere concessa a pi&ugrave; datori di lavoro, dopo il primo, che utilizzano lo stesso lavoratore stagionale in periodi successivi, ed &egrave; rilasciata a ciascuno di essi pur se il lavoratore si trovi, legittimamente nel nostro Paese, a causa dell&rsquo;avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale: il lavoratore &egrave; esonerato dall&rsquo;obbligo di rientro nel proprio Paese per il visto consolare d&rsquo;ingresso , ed il permesso &egrave; rinnovato fino alla scadenza del nuovo rapporto stagionale, nel rispetto del limite massimo (nove mesi);</li>
<li style="text-align: justify; ">la richiesta di assunzione per gli anni successivi al primo, pu&ograve; essere effettuata da un datore di lavoro diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta triennale al lavoro stagionale.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size:14px;"><strong>Articolo 18: Assunzioni nei pubblici esercizi</strong></span></div>
<div style="text-align: justify; "><strong>L&rsquo;art. 18</strong> interviene su un problema, quello delle assunzioni extra nei pubblici esercizi che nel corso degli anni aveva suscitato molte perplessit&agrave; interpretative sia alla luce dell&rsquo;art. 10, comma 3, del D.L.vo n. 368/2001 che dell&rsquo;art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006 che dell&rsquo;interpello n.18 dell&rsquo;11 luglio 2007, peraltro, emanato allorquando non era stato ancora abrogato il libro paga e matricola nel quale tutte le assunzioni dovevano essere registrate prima dell&rsquo;inizio della prestazione. Ora, la normativa &egrave; pi&ugrave; chiara in quanto si applica al settore dei pubblici esercizi la stesse disposizioni in uso nel settore del turismo dopo l&rsquo;intervento operato dall&rsquo;art. 4, comma 2, della legge n. 183/2010, sull&rsquo;art. 9 bis, comma 2, della legge n. 608/1996.</div>
<div style="text-align: justify; ">Per tutte le assunzioni (anche extra) del settore pubblici esercizi va fatta la comunicazione anticipata prima dell&rsquo;instaurazione del rapporto: se il datore di lavoro non ha tutti i dati &egrave; sufficiente inviare, in via preventiva, al centro per l&rsquo;impiego, con le modalit&agrave; usuali, quelli relativi al nome del prestatore e alla tipologia contrattuale, fermo restando l&rsquo;obbligo della integrazione entro il terzo giorno successivo. Di conseguenza, viene, contestualmente, espressamente abrogato il secondo periodo del comma 3 dell&rsquo;art. 10 del D.L.vo n. 368/2001.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size:14px;"><strong>Articolo 18, comma 3: Sospensione degli obblighi occupazionali ex <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;68" target="_blank" title="blocked::http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;68">lege n. 68/1999</a></strong></span></div>
<div style="text-align: justify; "><strong>L&rsquo;art. 18</strong>, al comma 3, interviene con alcune piccole modifiche nel &ldquo;corpus&rdquo; dell&rsquo;art. 4 del DPR n. 333/2000 in merito alla richiesta di sospensione degli obblighi occupazionali che si ha, per le imprese industriali, in presenza di interventi integrativi di CIGS o di solidariet&agrave; (art. 1, comma 1, legge n. 863/1984) o, in tutti i settori, in presenza di una procedura di mobilit&agrave;. La novit&agrave; pi&ugrave; importante &egrave; rappresentata dal fatto che l&rsquo;istanza, allorquando riguardi imprese con unit&agrave; produttive ubicate in pi&ugrave; province, va inviata oltrech&eacute; al servizio della Provincia ove insiste la sede legale, anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size:14px;"><strong>Articolo 19: Semplificazione in materia di libro unico del lavoro</strong></span></div>
<div style="text-align: justify; "><strong>L&rsquo;art. 19</strong> interviene sull&rsquo;art. 39, comma 7, della legge n. 133/2008 fornendo chiarimenti sulle nozioni di omessa ed infedele registrazione.</div>
<div style="text-align: justify; ">Con la prima si afferma che per &ldquo;omessa registrazione&rdquo; occorre far riferimento alle scritturazioni &ldquo;complessivamente omesse&rdquo; e non a ciascun singolo dato del quale manchi la registrazione: ci&ograve; significa che sotto l&rsquo;aspetto sanzionatorio va considerata un&rsquo;unica violazione che fa riferimento a tutte quelle che sono tra loro connesse. Tale orientamento era gi&agrave; stato espresso dal Ministero del Lavoro nel c.d. &ldquo;vademecum&rdquo; del 5 dicembre 2008, alla sezione C (risposta n. 5).</div>
<div style="text-align: justify; ">Diverso &egrave;, invece, il concetto (sotto l&rsquo;aspetto sanzionatorio) che occorre seguire nel caso in cui ci si trovi ad una infedele registrazione da cui emerga una volont&agrave; commissiva del trasgressore finalizzata, il pi&ugrave; delle volte, ad una evasione di natura contributiva e fiscale. In questo caso vanno applicate tante sanzioni quante sono le registrazioni infedeli (pi&ugrave; violazioni determinatesi anche attraverso una pluralit&agrave; di azioni, pur se riferibili ad un unico disegno): il provvedimento normativo richiama, sul punto espressamente, i commi 1 e 2 dell&rsquo;art. 39 e le sanzioni applicabili sono quelle individuate dal comma 7. L&rsquo;orientamento che ora &egrave; previsto in un atto normativo era gi&agrave; stato anticipato del Ministero del Lavoro con l&rsquo;interpello n. 37/2011.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size:14px;"><strong>Articolo 21: Solidariet&agrave; negli</strong> <strong>appalti</strong></span></div>
<div style="text-align: justify; ">L&rsquo;art. 21 riscrive il comma 2 dell&rsquo;art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 affermando che &ldquo;in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro &egrave; obbligato in solido con l&rsquo;appaltatore, nonch&eacute; con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite dei due anni dalla cessazione dell&rsquo;appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonch&egrave; i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell&rsquo;inadempimento&rdquo;.</div>
<div style="text-align: justify; ">La disposizione (che si riferisce ai soli committenti privati, per effetto della previsione contenuta nell&rsquo;art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003) non &egrave; altro che l&rsquo;ultima intervenuta sull&rsquo;argomento che, nel corso degli anni, ha subito profonde modificazioni (basti pensare all&rsquo;art. 35, comma 34, della legge n. 248/2006, al provvedimento amministrativo delegato, peraltro, mai entrato in vigore, perch&eacute;, in gran parte abrogato, dal D.L. n. 96/2008, all&rsquo;art. 26 del D.L.vo n. 81/2008 sulla responsabilit&agrave; solidale in materia di salute e sicurezza, o all&rsquo;art. 8 della legge n. 148/2011 che consente, nella logica dei cd. &ldquo;contratti di prossimit&agrave;&rdquo;, di &ldquo;toccare&rdquo;, con accordo di secondo livello,anche aziendale, la materia degli appalti).</div>
<div style="text-align: justify; ">Alcune breve delucidazioni si rendono necessarie.</div>
<div style="text-align: justify; ">La prima riguarda il contenuto della solidariet&agrave;. Rispetto al vecchio testo che parlava solo di &ldquo;contributi previdenziali dovuti&rdquo;, la disposizione aggiunge &ldquo;in chiaro&rdquo; ci&ograve; che prima era sottinteso: essa si estende anche ai premi assicurativi (es. INAIL) dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell&rsquo;appalto, nonch&eacute; al trattamento di fine rapporto (ovviamente, &ldquo;pro quota&rdquo; riferito al periodo di esecuzione del contratto).</div>
<div style="text-align: justify; ">La seconda concerne i committenti privati esclusi: non essendo stato &ldquo;toccato&rdquo; il comma 3- ter dell&rsquo;art. 29 risultano esclusi dalla solidariet&agrave; i committenti persone fisiche che non esercitano un&rsquo;attivit&agrave; di impresa o professionale.</div>
<div style="text-align: justify; ">La terza riguarda i committenti pubblici: essendo esclusa &ldquo;ex lege&rdquo; la solidariet&agrave; prevista dall&rsquo;art. 29 del D.L.vo n. 276/2003, non pu&ograve; che applicarsi l&rsquo;art. 1676 del codice civile il quale riconosce la possibilit&agrave; di proporre azione diretta nei confronti del committente, per conseguire quanto dovuto, fino alla concorrenza del debito che lo stesso ha nei confronti dell&rsquo;appaltatore al momento della proposizione della domanda. Su questo punto, tuttavia, si inserisce, a garanzia della posizione contributiva e retributiva dei lavoratori dipendenti dall&rsquo;esecutore del contratto di appalto pubblico, dei subappaltatori o dei cottimisti ex art. 118, comma 8, del D.L.vo n. 163/2006, la previsione contenuta nel Titolo II del DPR n. 207/2010 agli articoli 4 e 5. Tale provvedimento &egrave; il regolamento di esecuzione del Decreto Legislativo appena citato: quest&rsquo;ultimo disciplina tutta la materia relativa agli appalti pubblici. Ebbene, l&rsquo;art. 4 tratta l&rsquo;intervento sostitutivo del responsabile del procedimento nel caso in cui risulti un&rsquo;ottemperanza contributiva da parte di alcuni dei soggetti (esecutore o subappaltatore) interessati all&rsquo;appalto. I versamenti contributivi ed assicurativi e quelli alla cassa edile sono effettuati direttamente e la stazione appaltante pubblica effettua , nella progressione dei pagamenti, una ritenuta dello 0,50% che sar&agrave; svincolata dopo la fase del collaudo ed in presenza della regolarit&agrave; contributiva attestata dal DURC. L&rsquo;art. 5, invece, definisce, in maniera puntuale, la procedura da seguire in presenza di inadempienze contributive. Anche qui il responsabile del procedimento funge da &ldquo;motore&rdquo;, nel senso che nell&rsquo;ipotesi in cui vi sia un ritardo ingiustificato nei pagamenti scrive ai datori di lavoro interessati (esecutore o subappaltatore): non ricevendo risposta, provvede direttamente al soddisfacimento delle competenze economiche che saranno &ldquo;defalcate&rdquo; dall&rsquo;ammontare complessivo del lavoro appaltato. Qualora i datori di lavoro interessati (esecutore o subappaltatore) rispondano alle richieste del responsabile del procedimento con una formale contestazione con la quale contestino la loro &ldquo;inottemperanza&rdquo; verso i lavoratori interessati, quest&rsquo;ultimo interessa sollecitamente la Direzione Territoriale del Lavoro, tenuta a svolgere i necessari accertamenti.</div>
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		<title>Cassazione: aggiornamento sulle ultime sentenze</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Omissione contributiva, prova e garanzie nell&#8217;inchiesta amministrativa Con sentenza n. 892 del 13 gennaio 2012, la terza sezione penale della Cassazione ha osservato che gli accertamenti compiuti dall&#8217;ispettore del lavoro, afferendo alla esplicazione della funzione di vigilanza generica, hanno natura &#8230; <a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/cassazione-aggiornamento-sulle-ultime-sentenze/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify; "><span style="font-size:14px;"><b>Omissione contributiva, prova e garanzie nell&rsquo;inchiesta amministrativa</b></span></p>
<p style="text-align: justify; ">Con sentenza n. <strong>892</strong> del <strong>13 gennaio 2012</strong>, la terza sezione penale della Cassazione ha osservato che gli accertamenti compiuti dall&rsquo;ispettore del lavoro, afferendo alla esplicazione della funzione di vigilanza generica, hanno natura amministrativa e non richiedono l&rsquo;osservanza delle norme in tema di garanzie difensive.</p>
</blockquote>
<div style="text-align: justify; ">
<hr />
<blockquote>
<div align="justify"><span style="font-size:14px;"><b>Appalto e responsabilit&agrave; penali</b></span></div>
<div align="justify">&nbsp;</div>
<div align="justify">Con sentenza n. <strong>46839</strong> del <strong>19 dicembre 2011</strong>, la quarta sezione penale della Cassazione ha affermato che in caso di infortunio occorso a dipendenti dell&rsquo;impresa appaltatrice in un cantiere temporaneo o mobile, risponde penalmente anche il responsabile dei lavori che non svolga il ruolo di raccordo tra impresa esecutrice e coordinatore dei lavori e, in particolare, che non ponga in essere i controlli finalizzati a garantire che l&rsquo;impresa esecutrice applichi le disposizioni contenute nel Psc e nel progetto esecutivo.</div>
</blockquote>
<div align="justify">
<hr />
<blockquote>
<div align="justify"><span style="font-size:14px;"><b>Configurabilit&agrave; del reato di omesso versamento contributivo</b></span></div>
<div align="justify">&nbsp;</div>
<div align="justify">Con sentenza n. <strong>46350</strong> del <strong>14 dicembre 2011</strong>, la terza sezione penale ha affermato che ai fini della configurabilit&agrave; del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, la prova dell&rsquo;avvenuta corresponsione delle retribuzioni, grava sulla pubblica accusa che pu&ograve; assolverlo sia attraverso il ricorso a prove documentali o testimoniali che attraverso la prova indiziaria ed &egrave; desumibile dagli accertamenti svolti dal teste in servizio presso l&rsquo;ispettorato del lavoro e consistiti nella verifica dei rendiconti mensili e dell&rsquo;intera documentazione contabile.</div>
</blockquote>
<div align="justify">
<hr />
<blockquote>
<div align="justify"><span style="font-size: 14px; "><b>Occupazione irregolare di extra comunitari e prestazione di fatto</b></span></div>
<div align="justify">&nbsp;</div>
<div align="justify">Con sentenza n.&nbsp;<strong>43355</strong>&nbsp;del&nbsp;<strong>24 novembre 2011</strong>, la prima sezione penale della Cassazione ha affermato che ai fini della configurabilit&agrave; del reato di occupazione di lavoratori extra comunitari privi del permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, del D.L.vo n. 286/1998), la sussistenza del rapporto pu&ograve; dedursi da una mera prestazione di fatto, atteso che il concetto di &ldquo;occupazione&rdquo;, si riferisce alla instaurazione di un rapporto che gi&agrave; di per s&eacute; integra gli estremi di una condotta antigiuridica, a prescindere dalle modalit&agrave; di svolgimento e dal pagamento della retribuzione: ci&ograve; vale anche per il &ldquo;rapporto di fatto&rdquo; sulla base della sola circostanza che vi sia da parte del datore di lavoro assunzione (anche informale) di forza lavoro non consentita.</div>
</blockquote>
<div align="justify">
<hr /></div>
<blockquote>
<p><span style="font-size:14px;"><b>Prescrizione ed impossibilit&agrave; di notificazione</b></span></p>
<p>Con sentenza n. <strong>41073</strong> dell&#39;<strong>11 novembre 2011</strong>, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che l&rsquo;impossibilit&agrave; della notificazione dell&rsquo;invito al pagamento per fatto volontario del contravventore non impedisce l&rsquo;esercizio dell&rsquo;azione penale e la conseguente condanna del trasgressore.</p>
</blockquote></div>
</p></div>
</div>
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		<item>
		<title>Governo: semplificazione e sviluppo, pubblicato il decreto legge!</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioassociatoacerbi.it/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[E&#39; stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 27 della Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012, il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. &#160; Il Decreto Legge &#8230; <a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/governo-semplificazione-e-di-sviluppo-pubblicato-il-decreto-legge/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: justify; ">E&#39; stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 27 della Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012, il </span><span style="text-align: justify; font-size: 14px; "><strong>Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.</strong></span></p>
<div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify; ">Il Decreto Legge entra in vigore dal <strong>10 febbraio 2012.</strong></div>
<div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify; ">Per quanto riguarda la <strong>materia lavoro</strong>, il Decreto ha cos&igrave; disposto:</div>
<div align="justify">
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify; ">articolo 14: Semplificazione dei <strong>controlli sulle imprese</strong>;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; ">articolo 15: Modifiche alla normativa sulla <strong>interdizione anticipata dal lavoro per maternit&agrave;</strong>;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; ">articolo 16: Misure concernenti i <strong>pagamenti in favore dell&rsquo;INPS</strong> e verifiche sulle prestazioni sociali;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; ">articolo 17: <strong>Assunzione dei lavoratori extracomunitari stagionali</strong>;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; ">articolo 18: <strong>Assunzioni nei pubblici esercizi</strong>;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; ">articolo 18, comma 3: <strong>Sospensione degli obblighi occupazionali ex <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;68" target="_blank" title="blocked::http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;68">legge n. 68/1999</a></strong>;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; ">articolo 19: Semplificazione in materia di <strong>libro unico del lavoro</strong>;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; ">articolo 21: <strong>Solidariet&agrave;</strong> negli <strong>appalti</strong>.</div>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify; "><strong><span style="font-size:14px;">Vuoi saperne di pi&ugrave;? A breve un approfondimento in merito: stai sintonizzato!</span></strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Mobilità: spettano gli sgravi in caso di effettiva cessazione del rapporto di lavoro e di nuova assunzione</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; Di seguito un estratto dell&#39;analisi della sentenza&#160;del&#160;14 dicembre 2011, n. 26873: &#160; E&#39; quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 14 dicembre 2011, n. 26873, che ribadisce principi atti a prevenire operazioni di ottenimento di illecite &#8230; <a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/mobilita-spettano-gli-sgravi-in-caso-di-effettiva-cessazione-del-rapporto-di-lavoro-e-di-nuova-assunzione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify; ">Di seguito un estratto dell&#39;analisi della <strong>sentenza&nbsp;del&nbsp;14 dicembre 2011, n. 26873:</strong></div>
<div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify; ">E&#39; quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 14 dicembre 2011, n. 26873, che ribadisce principi atti a prevenire operazioni di ottenimento di illecite decontribuzioni previdenziali: il riconoscimento dei benefici contributivi, previsti dall&#39;art. 8, comma 4 della L. n. 223/1991 in favore delle imprese che assumono personale dipendente gi&agrave; licenziato a seguito di procedura di mobilit&agrave;, presuppone che vengano accertate l&#39;effettiva cessazione dell&#39;originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base a esigenze economiche effettivamente sussistenti.</div>
<div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div>
<div>
<div style="text-align: justify; ">Ne consegue che, ove l&#39;azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare (non importando n&eacute; se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante, n&eacute; lo strumento negoziale attraverso il quale si sia verificata la cessione dell&#39;azienda), la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l&#39;effetto di un preciso obbligo di legge, previsto dall&#39;art. 2112 cod. civ., come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione.</div>
</div>
<div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div>
<div>
<div style="text-align: justify; ">In base a questi principi, la Suprema Corte ha ritenuto insussistenti i suddetti presupposti per la concessione del beneficio nelle seguenti ipotesi:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify; ">di passaggio di personale a seguito della cessione di un ramo di azienda (fattispecie simile a quella trattata dalla sentenza in commento): &egrave; stato negato il beneficio contributivo perch&eacute; l&#39;imprenditore, lungi dal realizzare lo scopo della rioccupazione dei lavoratori in mobilit&agrave;, che il beneficio intende incentivare, ha continuato ad occuparli nella medesima azienda, intesa in senso oggettivo, nonostante ne sia mutato il titolare (Cass. 8 marzo 2007, n. 5304);</li>
<li style="text-align: justify; ">quando tra l&#39;impresa ammessa alla procedura di mobilit&agrave; e quella che procede all&#39;assunzione dei lavoratori licenziati sia intervenuto un contratto di affitto del complesso dei beni aziendali, idoneo a configurare un trasferimento di azienda che, ai sensi dell&#39;art. 2112 cod. civ., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l&#39;acquirente, &quot;senza che rilevi il disposto dell&#39;art. 47, comma quinto, della legge n. 428 del 1990, che, nell&#39;escludere l&#39;applicabilit&agrave; dell&#39;art. 2112 cod. civ. in caso di trasferimento di azienda in crisi, disciplina la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa, senza aver riguardo agli aspetti contributivi&quot; (Cass. 3 agosto 2007, n. 17071);</li>
<li style="text-align: justify; ">quando la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera scelta del datore di lavoro, bens&igrave; l&#39;effetto di un obbligo previsto dalla legge, come tale non meritevole del beneficio della riduzione contributiva (Cass. 4 luglio 2007, n. 15041);</li>
<li style="text-align: justify; ">di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato (Cass. 7 maggio 2004, n. 8742).&nbsp;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify; ">Di notevole interesse sono le pronunce della Suprema Corte sull&#39;ulteriore circostanza, prevista dall&#39;art. 8, comma 4 bis citato, la cui presenza impedisce il riconoscimento dei benefici contributivi: si tratta dell&#39;assunzione di personale da parte di un soggetto che presenta un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell&#39;impresa con la quale il rapporto di lavoro &egrave; cessato ovvero abbia con questa un rapporto di collegamento o controllo.</p>
<p style="text-align: justify; "><span style="font-size:14px;">Qui puoi trovare l&#39;analisi completa della&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif; text-indent: 26px; font-weight: bold; ">sentenza</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif; text-indent: 26px; ">&nbsp;del&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif; text-indent: 26px; font-weight: bold; ">14 dicembre 2011, n. 26873: <a href="http://tuttolavoro.indicitalia.it/php/ajax/openNotiziario.php?_X_MODE=SHOW&amp;_X_JSON_ONLY=1&amp;_X_SEARCH_FIELDS=document_text&amp;_X_OPERA=I029&amp;_X_DBNAME=docredaI026&amp;_X_LINES=1&amp;_X_PAGE=0&amp;id=090212G1_SCHELETRO&amp;_M_id=EQUAL" target="_blank">clicca qui&nbsp;</a></span></span></p>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>INPS: fissati i tetti degli ammortizzatori sociali per il 2012</title>
		<link>http://www.studioassociatoacerbi.it/inps-fissati-i-tetti-degli-ammortizzatori-sociali-per-il-2012/</link>
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		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[La circolare n. 20 del 3 febbraio 2012 riporta la misura, in vigore dal 1&#176; gennaio 2012, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilit&#224; e disoccupazione,&#160;distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento &#8211; nonch&#233; la misura dell&#8217;importo &#8230; <a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/inps-fissati-i-tetti-degli-ammortizzatori-sociali-per-il-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">La circolare n. 20 del 3 febbraio 2012 riporta la misura, in vigore dal 1&deg; gennaio 2012, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilit&agrave; e disoccupazione,&nbsp;distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento &ndash; nonch&eacute; la misura dell&rsquo;importo mensile dell&rsquo;assegno per le attivit&agrave; socialmente utili.</p>
<p style="text-align: justify; ">Questi i tetti fissati:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify; "><strong>Trattamenti di integrazione salariale;</strong></li>
<li style="text-align: justify; "><strong>Indennit&agrave; di mobilit&agrave;;</strong></li>
<li style="text-align: justify; "><strong>Trattamenti speciali di disoccupazione per l&rsquo;edilizia;</strong></li>
<li style="text-align: justify; "><strong>Indennit&agrave; ordinaria di disoccupazione non agricola;</strong></li>
<li style="text-align: justify; "><strong>Assegno per attivit&agrave; socialmente utili.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify; "><span style="font-size:14px;"><strong>Per maggiori dettagli, puoi consultare la circolare: <a href="http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2020%20del%2008-02-2012.pdf" target="_blank">clicca qui.</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Meridione: agevolazioni per chi assume!</title>
		<link>http://www.studioassociatoacerbi.it/meridione-agevolazioni-per-chi-assume/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; L&#39;art. 2 del Decreto Legge n. 70/2011 &#8211; c.d. &#8220;Decreto Sviluppo&#8221; &#8211; riconosce agevolazioni, sotto forma di credito d&#8217;imposta, in favore di quei datori di lavoro ubicati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, che assumono &#8230; <a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/meridione-agevolazioni-per-chi-assume/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify; "><font size="2">L&#39;art. 2 del Decreto Legge n. 70/2011 &#8211; c.d. <strong>&ldquo;Decreto Sviluppo&rdquo;</strong> &#8211; riconosce <strong>agevolazioni</strong>, sotto forma di credito d&rsquo;imposta, in favore di quei datori di lavoro ubicati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, che assumono in pianta stabile lavoratori &ldquo;svantaggiati&rdquo; o &ldquo;molto svantaggiati&rdquo; secondo la definizione fornita dal Regolamento 800/2008/CE. Si ritiene opportuno fissare i punti fondamentali della nuova disposizione:</font></div>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify; "><font size="2"><strong>Beneficiari:</strong> la norma che parla di &ldquo;datori di lavoro&rdquo; ricomprende in tale accezione sia le imprese che i datori di lavoro non imprenditori;</font></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; "><font size="2"><strong>Assunzioni aggiuntive:</strong> l&rsquo;incremento occupazionale va calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato ogni mese ed il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato occupati nei dodici mesi precedenti. I lavoratori a tempo indeterminato e parziale si calcolano &ldquo;pro quota&rdquo; rispetto all&rsquo;orario previsto nel CCNL, per effetto dell&rsquo;art. 6 del D.L.vo n. 61/2000 (comma 5). L&rsquo;incremento della base occupazionale va computato al netto delle diminuzioni verificatesi nelle societ&agrave; controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.</font></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; "><font size="2"><strong>Lavoratori che fanno scattare il beneficio: </strong>si tratta dei prestatori assunti a tempo indeterminato appartenenti alle categorie degli &ldquo;svantaggiati&rdquo; o dei &ldquo;particolarmente svantaggiati&rdquo;, secondo al definizione che si evince dal Regolamento 88/2008/CE. Sono considerati &ldquo;svantaggiati&rdquo; i lavoratori disoccupati da almeno sei mesi, o privi di diploma di scuola media superiore, o con un&rsquo;et&agrave; superiore ai cinquanta anni, o che vivano soli con una o pi&ugrave; persone a carico, o che siano occupati in professioni o settori con elevato tasso di parit&agrave; uomo-donna, o, infine, siano membri di una minoranza nazionale. Sono considerati &ldquo;particolarmente svantaggiati&rdquo; i lavoratori privi di occupazione da almeno ventiquattro mesi. Tutto questo si trova al comma 2 che recepisce i commi 18 e 19 dell&rsquo;art. 2 del Regolamento 88/2008/CE. Da ci&ograve; si deduce che i portatori di handicap rientrano nella categoria degli &ldquo;svantaggiati&rdquo; e dei &ldquo;particolarmente svantaggiati&rdquo; soltanto in presenza degli specifici requisiti sopra riportati e che valgono per la generalit&agrave; dei lavoratori;</font></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; "><font size="2"><strong>Vantaggio economico: </strong>nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati viene riconosciuto un &ldquo;bonus&rdquo; sotto forma di credito d&rsquo;imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all&rsquo;assunzione. Tale &ldquo;bonus&rdquo; &egrave; corrisposto per ventiquattro mesi qualora l&rsquo;assunzione riguardi soggetti &ldquo;particolarmente svantaggiati&rdquo;. Si ritiene che tali benefici non rientrino nel c.d. &ldquo;computo de minimis&rdquo; vista la previsione dell&#39;art. 7, paragrafo 3, del regolamento 800/2008/CE;</font></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; "><font size="2"><strong>Credito d&rsquo;imposta: </strong>va indicato (art. 2, comma 6) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d&rsquo;imposta per il quale &egrave; concesso ed &egrave; utilizzabile soltanto in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell&rsquo;imposta regionale sulle attivit&agrave; produttive (IRAP);</font></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; "><font size="2"><strong>Decadenza dalla fruizione del credito: </strong>ci&ograve; avviene se il numero complessivo dei dipendenti &egrave; inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti, se i posti di lavoro creati non siano conservati per almeno tre anni, o due anni nel caso di piccole e medie imprese e nel caso in cui vengano accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva da lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni non inferiori a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonch&eacute; nelle ipotesi in cui la Magistratura abbia emanato provvedimenti definitivi contro il datore di lavoro ex art. 28 della legge n. 300/1970 (condotta antisindacale). Poich&eacute; le assunzioni debbono esser a tempo indeterminato, la risoluzione del rapporto del rapporto dopo tre anni o dopo due anni che &egrave; il periodo &ldquo;minimo&rdquo; per il godimento del credito d&rsquo;imposta (per le piccole e medie imprese), presuppone una risoluzione del rapporto per giusta causa o giustificato motivo, con le relative tutele legali &ldquo;reali&rdquo; od &ldquo;obbligatorie&rdquo; correlate. Chiarimenti amministrativi dovranno, altres&igrave;, valutare situazione nelle quali il rapporto di lavoro si risolve per volont&agrave; del lavoratore (es. dimissioni). La norma relativa al limite delle violazioni non formali entro il quale, comunque, si ha diritto al credito d&rsquo;imposta (5.000 euro), andr&agrave; chiarita alla luce di quanto afferma l&rsquo;art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 che subordina il riconoscimento di benefici normativi e contributivi al possesso del DURC ed al rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o, se esistente, da quella territoriale od aziendale. Per completezza di informazione si ricorda, inoltre, che la definizione di piccola e media impresa discende dalla regolamentazione comunitaria: infatti &egrave; considerata piccola quella con meno di cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo o un totale attivo dello stato patrimoniale inferiore a dieci milioni di euro, media quella con un organico inferiore alle duecentocinquanta unit&agrave;, con un fatturato annuo inferiore ai cinquanta milioni di euro o un totale attivo dello stato patrimoniale inferiore a quarantatre milioni di euro. Le disposizioni europee forniscono anche la definizione di micro impresa (che non rileva ai fini della presente agevolazione, ritenendosi assorbita in quella piccola) che &egrave; quella di un&rsquo;azienda con un numero di dipendenti pari o inferiore a nove e con un fatturato annuo inferiore a due milioni di euro;</font></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; "><font size="2"><strong>Godimento effettivo dei benefici: </strong>il credito d&rsquo;imposta &egrave; in linea con la decisione assunta il 24 &ndash; 25 marzo 2011 nel &ldquo;Patto Europa plus&rdquo; destinato a favorire, con fiscalit&agrave; di vantaggio, le Regioni del Mezzogiorno.</font></div>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify; ">Fonte: DPL Modena.</div>
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		<title>Incentivi per l&#8217;apprendistato!</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[A seguito dell&#39;approvazione della c.d. Legge di Stabilit&#224; (Legge n&#176;183 del 12 novembre 2011), ci sono novit&#224; interessanti per quanto riguarda gli incentivi. A partire dal 1&#176; gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 viene riconosciuto uno sgravio contributivo &#8230; <a href="http://www.studioassociatoacerbi.it/incentivi-per-lapprendistato/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">A seguito dell&#39;approvazione della c.d. <strong>Legge di Stabilit&agrave;</strong> (Legge n&deg;183 del 12 novembre 2011), ci sono novit&agrave; interessanti per quanto riguarda gli incentivi.</p>
<p style="text-align: justify; ">A partire dal 1&deg; gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 viene riconosciuto uno <strong>sgravio contributivo del 100%</strong> ai datori di lavoro con un <strong>organico pari od inferiore alle nove unit&agrave;</strong> <strong>che assumono apprendisti</strong>. Lo sgravio, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato, &egrave; per tre anni.&nbsp;La contribuzione a carico del lavoratore resta sempre la stessa (5,84%).</p>
<p style="text-align: justify; ">&nbsp;</p>
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