La circolare n. 98/2025 dell’INPS fornisce istruzioni sull’applicazione della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), che ha modificato l’art. 3 del D.lgs. 22/2015 in materia di accesso alla NASpI.
Principale novità:
Per accedere alla NASpI dopo un licenziamento involontario, se nei 12 mesi precedenti c’è stata una dimissione volontaria o risoluzione consensuale, il lavoratore deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione tra l’evento volontario e quello involontario.
Questo nuovo requisito si applica solo ai casi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2025.
Eccezioni (non soggette al nuovo requisito):
- Dimissioni per giusta causa (inclusi i trasferimenti privi di reali motivazioni organizzative);
- Dimissioni durante maternità o paternità protetta;
- Risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione ex art. 7 L. 604/1966;
- Rifiuto del trasferimento verso una sede a oltre 50 km di distanza o non raggiungibile agevolmente con mezzi pubblici (inserita in via interpretativa dall’INPS).
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