La prova resta a carico del datore di lavoro
La Corte di Cassazione, con ordinanza 8 aprile 2026, n. 8738, è tornata sul tema del licenziamento disciplinare intimato per presunta simulazione dello stato di malattia. Il principio di fondo è particolarmente rilevante: la contestazione datoriale non può fondarsi su mere presunzioni generiche o su condotte solo apparentemente incompatibili con la malattia certificata; il datore di lavoro deve fornire una prova adeguata della simulazione o dell’abuso.
La vicenda conferma la necessità di costruire con particolare attenzione il procedimento disciplinare, rispettando il principio di specificità e immutabilità della contestazione e valutando, quando necessario, il supporto medico-legale.
Indicazione operativa per le aziende
Prima di procedere con una contestazione per presunta falsa malattia, è opportuno raccogliere elementi istruttori solidi, coerenti e specifici, evitando iniziative fondate soltanto su impressioni, fotografie, investigazioni isolate o comportamenti non univoci.



