Quando il rifiuto del lavoratore può incidere sui licenziamenti collettivi
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato un tema di grande interesse per le aziende che gestiscono riorganizzazioni, chiusure di sedi o trasferimenti collettivi: il rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento definitivo verso una sede molto distante può essere rilevante ai fini della disciplina sui licenziamenti collettivi.
Il principio espresso è significativo. La cessazione del rapporto conseguente al rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento definitivo e geograficamente molto lontano, imposto unilateralmente dal datore di lavoro, può essere considerata un licenziamento ai fini della direttiva europea sui licenziamenti collettivi.
In termini pratici, ciò significa che le aziende non possono sempre trattare il trasferimento massivo come una mera modifica organizzativa individuale, separata dalle regole sulle riduzioni collettive di personale. Se il trasferimento comporta, per caratteristiche e distanza, un mutamento sostanziale delle condizioni di lavoro e determina prevedibilmente la cessazione dei rapporti per rifiuto dei lavoratori, occorre valutare se quei rapporti debbano essere conteggiati nelle soglie rilevanti per l’attivazione della procedura collettiva.
La decisione invita a maggiore prudenza nella pianificazione delle riorganizzazioni. Il trasferimento non può essere utilizzato come strumento per evitare le garanzie procedurali previste in caso di riduzione collettiva del personale.
Cosa fare subito:
prima di comunicare trasferimenti plurimi o chiusure di sede, è opportuno predisporre una valutazione preventiva: numero di lavoratori coinvolti, distanza della nuova sede, modifiche concrete sulla vita lavorativa e familiare, prevedibilità dei rifiuti, impatto sulle soglie dei licenziamenti collettivi e obblighi di informazione e consultazione. Una riorganizzazione ben progettata riduce il rischio di contenzioso e rende più solido il percorso aziendale.



