Il licenziamento arriva via e-mail

Per la cassazione può essere valido

La forma scritta del recesso non coincide con il mezzo utilizzato per trasmetterlo. L’ordinanza n. 13731/2026 apre alla posta elettronica ordinaria, ma non elimina i problemi di prova.

Una e-mail ordinaria può essere sufficiente per comunicare un licenziamento. È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 11 maggio 2026, n. 13731, in una vicenda nella quale il contratto collettivo indicava raccomandata a.r., consegna a mano o PEC come modalità di comunicazione delle sanzioni disciplinari.

Forma dell’atto e modalità di consegna sono due cose diverse

Secondo la Suprema Corte, l’articolo 2 della legge n. 604/1966 collega l’inefficacia del licenziamento alla mancanza della forma scritta. La clausola del CCNL esaminata, invece, regolava soltanto la fase successiva: il modo in cui un atto già formato per iscritto doveva essere portato a conoscenza del lavoratore. Poiché il contratto collettivo non prevedeva espressamente nullità o inefficacia in caso di utilizzo di un mezzo diverso, l’invio tramite e-mail ordinaria non ha travolto il recesso.

La pronuncia è importante perché evita di trasformare ogni irregolarità nella trasmissione in un vizio radicale. Non autorizza, però, una gestione disinvolta delle cessazioni. Il licenziamento resta un atto unilaterale recettizio: produce effetto quando entra nella sfera di conoscibilità del destinatario. In giudizio, quindi, il datore deve poter dimostrare non solo che il testo esisteva, ma anche che è stato inviato all’indirizzo corretto e ricevuto o comunque reso conoscibile.

Valido non significa consigliabile

La posta elettronica ordinaria espone a contestazioni sulla titolarità dell’indirizzo, sulla consegna, sulla cartella spam e sull’integrità degli allegati. PEC, raccomandata o consegna a mani con ricevuta restano normalmente preferibili, specialmente quando sono in gioco termini decadenziali, contestazioni disciplinari o un lavoratore difficilmente reperibile.

Occorre inoltre leggere il CCNL fino in fondo. La conclusione della Cassazione dipende dal fatto che la clausola applicabile non attribuiva espressamente alla modalità di trasmissione una funzione di forma convenzionale e non collegava alla sua violazione una conseguenza invalidante. Un testo collettivo diverso potrebbe condurre a un esito diverso.

Regola operativa

– Redigere sempre un atto autonomo, completo e sottoscritto; non affidare il recesso al solo testo del messaggio.

– Usare un mezzo che restituisca prova di invio, consegna e contenuto, conservando il fascicolo digitale.

– Verificare le prescrizioni del CCNL e l’eventuale presenza di una sanzione espressa per la loro violazione.

– Trattare l’e-mail ordinaria come soluzione eccezionale o di rinforzo, non come standard aziendale.

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