Riforma del lavoro. Ammortizzatori sociali: cosa cambia?
Gli interventi previsti mirano a ripristinare la coerenza tra flessibilità e coperture assicurative, ad ampliare e rendere più eque le tutele fornite dal sistema, a limitare le numerose distorsioni e spazi per usi impropri insiti in alcuni degli strumenti attualmente esistenti. A questo scopo si riordinano e migliorano le tutele in caso di perdita involontaria della propria occupazione; si estendono le tutele in costanza di rapporto di lavoro ai settori oggi non coperti dalla Cassa integrazione e straordinaria; si prevedono strumenti che agevolino la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini al pensionamento.
Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI), a carattere universale;
Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà);
Strumenti di gestione degli esuberi strutturali.
Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI) Situazione a regime
La riforma si caratterizza, a regime, rispetto all’attuale sistema di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, per un incremento dell’ambito soggettivo di copertura.
indennità di mobilità;
indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;
indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
indennità di disoccupazione speciale edile (nelle tre diverse varianti).
Ambito
L’ambito di applicazione viene esteso – tra i lavoratori dipendenti - agli apprendisti e agli artisti, oggi esclusi dall’applicazione di ogni strumento di sostegno del reddito.
Requisiti
Durata massima
- 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età.
- 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento).
Importo
- eliminazione del massimale basso (931,28); resta il massimale alto (1.119,32, rivalutati annualmente sulla base dell’indice dei prezzi FOI);
- percentuale di commisurazione a scaglioni:
- 75% fino alla retribuzione di 1.150 euro (rivalutati annualmente sulla base dell’indice dei prezzi FOI);
- 25% per la parte di retribuzione superiore a 1.150 € e fino al massimale;
- abbattimento del 15% dell’indennità dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6 mesi;
- retribuzione di riferimento legata all’intero periodo biennale di contribuzione.
Importi delle indennità in relazione alla retribuzione di riferimento in base alla vecchia modalità di calcolo ed alle nuove modalità
La nuova ASpI concede trattamenti iniziali pressoché analoghi all’indennità di mobilità per le retribuzioni fino a 1.200 euro mensili (comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive), e decisamente più elevati per quelle superiori a tale livello. In confronto con l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria è sempre più favorevole, fatta eccezione per le retribuzioni comprese tra 2.050 e 2.200 € mensili.
Nuova occupazione
Contribuzione
- Aliquota pari a 1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato (sarà mantenuta l’attuale aliquota di copertura dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria: restano pertanto in vigore le eventuali riduzioni del costo del lavoro operate dalla legge n. 388/2000 (art. 120) e 266/2005 (art. 1, comma 361) nonché le misure compensative di cui al D.L. 203/2005);
- Aliquota aggiuntiva del 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato.
Disoccupazione involontaria
|
1,31
|
Aliquota aggiuntiva per disoccupazione nel settore edile
|
0,80
|
Mobilità
|
0,30
|
Abrogazioni
- Indennità di mobilità (L. 223/1991, artt. da 4 a 7; l’articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis e l’art. 5, commi da 1 a 5, vanno ripresi e inseriti nell’articolo 24);
- Incentivi per iscritti nelle liste di mobilità (art. 8 e art. 25, comma 9);
- Disoccupazione nei casi di sospensione (D.L. 185/2008, art. 19, comma 1, lett. a) e b));
- Disoccupazione per apprendisti (D.L. 185/2008, art. 19, comma 1, lett. c);
- Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato (art. 13 D.Lgs. 276/2003)
Cassa Integrazione Straordinaria
La necessità di eliminare, a decorrere dal 2014, i casi in cui la CIGS copre esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro induce a ritenere necessaria l’eliminazione della causale per procedura concorsuale con cessazione di attività (art. 3, L. 223/1991).
Addizionale comunale sui diritti di imbarco
ASPI – Transizione
Importo
Durata
Crescente negli anni secondo lo schema seguente:
|
2013
|
2014 | 2015 | 2016 | |||
fino a 50 | 8 | 8 | 10 | a regime (12 | |||
50‐54
|
12
|
12
|
12
|
a regime (12)
|
|||
55 e oltre
|
12
|
14
|
16
|
a regime (18)
|
Assicurazione sociale per l’Impiego – trattamenti brevi (MiniASpI) Transizione
Durata
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
Cn fino a 39 anni
|
12
|
12
|
12
|
ASpI (12)
|
ASpI (12)
|
||||
Cn da 40 a 49 anni
|
24
|
24
|
18
|
ASpI (12)
|
ASpI (12)
|
||||
Cn da 50 a 54 anni
|
36
|
30
|
24
|
18
|
ASpI (12)
|
||||
Cn 55 e oltre
|
36
|
30
|
24
|
ASpI (18)
|
ASpI (18)
|
||||
Sud fino a 39 anni
|
24
|
18
|
12
|
ASpI (12)
|
ASpI (12)
|
||||
Sud da 40 a 49 anni
|
36
|
30
|
24
|
18
|
ASpI (12)
|
||||
Sud da 50 a 54
|
48
|
42
|
36
|
24
|
ASpI (12)
|
||||
Sud da 55 anni
|
48
|
42
|
36
|
24
|
ASpI (18)
|
Importo
Contributo di finanziamento
1 Comments
[...] Ammortizzatori sociali; [...]