31/01/2013 – Contributi Inps: il quadro 2013
- Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C) ovvero personale distaccato in paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo CUAF (CA=4Z e 1C) - Incremento dello 0,29% per i “dirigenti industriali”, assunti dal 1.1.2003 e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti: Nel corrente anno, si esaurisce anche il previsto aumento a carico dei “dirigenti industriali”, assunti dal 1.1.2003 e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti. Dal 1/1/2013, quindi, trova, applicazione l’ultimo incremento dell’aliquota pensionistica in ragione di 0,29%;
- Amministrazioni statali e Enti pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF. Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICA di MATERNITÀ -Incremento dello 0,29%: Dall'1/1/2013, tali settori completano il loro percorso di armonizzazione e, di conseguenza, subiranno l’ultimo incremento contributivo nella misura di 0,29%;
- Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICA di MATERNITÀ e dall’ex contributo per TBC - Incremento dello 0,43%: anche questi settori portano a completamento l’iter di armonizzazione, iniziato nel 1997, con ultimo aumento dello 0,43%, dal 01.01.2013;
- Piloti dei porti - Incremento dello 0,29%: si completa il percorso di armonizzazione, con l’ultimo aumento di 0,29%, dal 01.01.2013;
- Aliquote contributive dovute al FPLD per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984): Per l’anno 2013, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura (totale) del 28.60% (compr. 0,7% ex Gescal);
- Aliquote contributive dovute al FPLD per la generalità delle aziende agricole: per l’anno 2013, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura del 27.9% (totale). Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge;
- Aliquote contributive dovute al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale: anche per l’anno 2013, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di seguito indicata: 32,7% totale. Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge;
- Contributi INAIL dal 1 gennaio 2013 per gli operai agricoli dipendenti: nulla è variato sulle aliquote INAIL;
- Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2013: Nessuna novità per quanto attiene alle agevolazioni di cui trattasi. Si osserva che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
- della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e
- di quella ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "gennaio 2013", senza soluzione di continuità rispetto all’anno scorso.
Al riguardo si fa presente che, sia per l’ammissione al trattamento che per il versamento della contribuzione di finanziamento, già dal 2010, l’Istituto si è adeguato ai criteri ministeriali che, ai fini del requisito occupazionale, fanno riferimento alla disciplina contenuta nell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per le imprese industriali (media semestrale e computo del personale con qualifica di apprendista).
Inoltre, la legge di riforma del mercato del lavoro dispone l’estensione – a far tempo da “gennaio 2013” – degli obblighi contributivi per Cigs, ex art. 9 della legge n. 407/90,
- alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
- e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge.
Si osserva, al riguardo, che il legislatore fa riferimento al solo obbligo contributivo per Cigs e non alla relativa disciplina.
Le aziende interessate, quindi, da “gennaio 2013”, saranno tenute al versamento del contributo dello 0,90% (di cui 0,30% a carico lavoratore).
Su tale ultimo aspetto, l'Inps si riserva di successive indicazioni.
- benefici in favore del reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni – originariamente introdotti dall’articolo 2, commi 134, 135 e 151 dalla legge finanziaria 2010;
- incentivi per favorire l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.
- art. 1, c. 256 ha prorogato, per l’anno 2013, la disposizione che prevede l’aumento dal 60% al 80% dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge n. 863/1984. Per il suddetto intervento – introdotto in via sperimentale dal DL n. 78/2009 (legge 102/2009) – sono stati stanziati 60 milioni di euro;
- art. 1, comma 405 ha previsto - per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS – la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993, per i quali sono stati stanziati 35 milioni di euro;
- art. 1, comma 405 ha altresì confermato per l’anno in corso le proroghe a ventiquattro mesi della CIGS per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, c. 1, del DL 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.
- 63,2% per gli anni 2013 e 2014;
- 57,5% per il 2015;
- 50,3% per il 2016.
Ai fini delle modalità di fruizione dello sgravio in trattazione, si rinvia alle disposizioni già note.
- la legge 92/12 ha messo a regime la disposizione che, quindi, non necessiterà più di annuali proroghe. Inoltre, la medesima legge ha razionalizzato il plafond a disposizione, attraverso una più puntuale allocazione delle risorse, mantenendo – altresì - in essere i criteri e le modalità previsti dalla legge n. 247/2007;
- la legge di stabilità ha previsto che, per finanziare il ripristino delle ricongiunzioni gratuite nei termini stabiliti dalla medesima legge, nonché al fine di incrementare la dotazione finanziaria in favore degli ammortizzatori sociali in deroga del 2013, sia ridotto il budget originario (650 milioni di euro), rispettivamente di 32 milioni (e importi più consistenti negli anni futuri) e di 118 milioni di euro.
Durante il corrente anno, continuerà a trovare applicazione il contributo di solidarietà - introdotto dall’art. 24, comma 21, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214 - a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.