Maternità e licenziamento per rifiuto al trasferimento
Con la sentenza n. 3052/2017, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità di un licenziamento per mancata disponibilità al trasferimento, intimato ad una lavoratrice da poco rientrata da periodo di assenza da lavoro per maternità.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come il licenziamento, se pur formalmente deputato dal rifiuto della lavoratrice a trasferirsi in altra sede aziendale, fosse invece stato intrapreso proprio in considerazione della maternità appena acquisita dalla lavoratrice.
L’errore dell’azienda è stato quello di non aver valutato altri soggetti nell'operazione di trasferimento, verificando le competenze professionali ricoperte, ma di aver mirato direttamente alla neo-mamma per quanto atteneva al soggetto da trasferire.
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