Blocco dei licenziamenti: è nullo il recesso adottato in violazione del divieto di cui all’art. 46 del DL 18/2020 e si applica la disciplina della reintegrazione.

Il Tribunale di Mantova sez. lavoro, 11 novembre 2020, ha dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una apprendista, poiché disposto in violazione del divieto di licenziamento per motivi economici, introdotto dal d.l. 18/2020 (c.d.
Cura Italia), nell’ambito della normativa emergenziale provocata dalla pandemia Covid-19, e prorogato dai successivi decreti legge.

Il Giudice, prendendo posizione nel dibattito sorto sulla qualificazione del tipo di invalidità riconducibile alla violazione del divieto, ritiene che si tratti di una nullità “espressa” per violazione di norma imperativa, ex art. 1418 c.c., alla quale consegue il diritto alla reintegrazione ex art. 18, comma 1° stat. lav. o art. 2 d.lgs. 23/2015.

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