DECRETO LAVORO – FRINGE BENEFITS 2023

Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023

L’art. 40 del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), nell’ambito delle misure fiscali per il welfare aziendale, dispone l’incremento, limitatamente al periodo d’imposta 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefits da euro 258,23 ad euro 3.000, anche se erogati o rimborsati ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas.

Ambito di applicazione

Limitatamente al periodo d’imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di non imponibilità dei beni e servizi ceduti dai datori di lavoro, fissata in via generale dal comma 3, art. 51 del TUIR in euro 258,23, è elevata ad euro 3.000, con estensione anche alle somme erogate o rimborsate dai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

L’ulteriore requisito richiesto espressamente dalla norma per la definizione dei lavoratori beneficiari della soglia di non imponibilità di euro 3.000 è la presenza di “figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2” del TUIR, dunque, di figli fiscalmente a carico.

A tali fini, si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età:

  • – non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00,

– superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

Oggetto dell’agevolazione

Con riferimento alle voci rientranti nel limite di non imponibilità di euro 3.000, si tratta di:

  • beni e servizi già soggetti al limite di esenzione fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR, quali, a titolo di esempio:
  • > i buoni acquisto;
  • > i buoni carburante;
  • > i cesti natalizi;
  • > i premi per assicurazioni extra-professionali;
  • > il cellulare ad uso privato;
  • > i generi in natura prodotti dall’azienda, ecc.;
  • > somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Per il beneficio si ritengono ancora valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 35/2022, a commento delle medesime spese riconosciute nel periodo d’imposta 2022, per le quali era stata fissata la soglia di esenzione di euro 3.000, comprensiva di eventuali beni e servizi ceduti, per la generalità dei lavoratori dipendenti:

> le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;

> la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante.

> Si evidenzia che, con specifico riferimento ai rimborsi delle spese per le utenze domestiche effettuati nel 2022, l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 35/2022, aveva precisato che, per evitare che il lavoratore fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Adempimenti

L’articolo 40 del Decreto Lavoro delinea, ai fini dell’applicazione della soglia di non imponibilità di euro 3.000, due adempimenti preventivi: uno in capo al lavoratore, l’altro in capo al datore di lavoro.

  • Dichiarazione a carico del lavoratore

Per espressa previsione del comma 3 dell’art. 40, l’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore.

Si ritiene opportuno che il lavoratore dipendente dichiari di aver diritto all’applicazione del limite di esenzione di euro 3.000, attestando la presenza di figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2 del TUIR, indicandone il codice fiscale.

In merito alla dichiarazione in oggetto, si ritiene che:

  • – la condizione di “figlio fiscalmente a carico” vada effettuata con riferimento al periodo d’imposta incorso (2023) non ravvisandosi nella norma il richiamo ad un diverso periodo di riferimento;
  • – il limite di non imponibilità di euro 3.000 non vada riproporzionato in funzione della percentuale di carico tra i due genitori.


Da ultimo, si evidenzia che, con specifico riferimento ai rimborsi delle spese per le utenze domestiche effettuati nel 2022, l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 35/2022, aveva precisato che, per evitare che il lavoratore fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

  • Dichiarazione a carico del datore di lavoro

L’ultimo periodo del comma 1, art. 40, dispone che ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 per i fringe benefits (comprensivi di somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche), a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, il datore di lavoro è tenuto, preventivamente, ad informare in tal senso le RSU (o le RSA anche se non espressamente richiamate nella norma) laddove presenti. Posto che l’adempimento in parola ha una finalità informativa (non costituisce, infatti, una comunicazione soggetta a parere, tantomeno, autorizzativo da parte delle rappresentanze sindacali), dal tenore della norma, si giunge alla conclusione che, in assenza delle RSU (o RSA), l’adempimento non sussiste.

Doppia soglia di esenzione in vigore per il periodo d’imposta 2023

Da ultimo, si evidenzia che l’art. 40 del Decreto Lavoro, al comma 2, puntualizza che per i lavoratori dipendenti che non hanno figli fiscalmente a carico, continua a trovare applicazione la disciplina generale fissata dal comma 3, art. 51 del TUIR che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per i beni e servizi ricevuti dal datore di lavoro, se di valore non eccedente la soglia annua di euro 258,23.

In conclusione, per il periodo d’imposta 2023, trovano, dunque, applicazione due distinte soglie di non imponibilità dei c.d. fringe benefits, con ambito soggettivo e oggettivo di applicazione differente.

Nello specifico, per i lavoratori dipendenti

  • – senza figli a carico, è confermata la soglia ordinaria di euro 258,23 per i beni ceduti e i servizi prestati;
  • – con figli a carico, si introduce la soglia di euro 3.000, con la possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas naturale.

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