Somministrazione di lavoro irregolare

Somministrazione di lavoro irregolare e licenziamento del lavoratore somministrato.

Avendo accertato che un lavoratore somministrato aveva in realtà prestato la propria attività alle dipendenze dell’azienda utilizzatrice, Tribunale e Corte d’appello avevano affermato l’inesistenza giuridica del licenziamento intimatogli nel 2008 dall’azienda somministratrice e ordinato all’utilizzatore il ripristino del rapporto di lavoro. La decisione era stata successivamente annullata dalla Cassazione con sentenza 7 novembre 2023, n. 30945, che, nel rinviare ad altro giudice per una nuova valutazione del caso, aveva enunciato il principio di diritto secondo cui il licenziamento rientra tra gli atti di gestione del rapporto che, seppur realizzati dal somministratore, producono gli effetti nei confronti dell’utilizzatore, ai sensi dell’art. 27, co. 2, d.lgs. 276/03 – disposizione vigente all’epoca dei fatti, poi integralmente sostituita dall’art. 38, d.lgs. 81/15 –, con conseguente onere per il lavoratore irregolarmente somministrato di impugnare il provvedimento espulsivo nei confronti di quest’ultimo nel rispetto dei termini di decadenza stabiliti dalla legge. Il giudice del rinvio, tuttavia, non si era uniformato a tale principio, in quanto, nelle more del giudizio, il legislatore, con l’art. 80 bis, d.l. 34/20, aveva espressamente escluso il licenziamento dal novero degli atti di gestione del rapporto imputabili all’utilizzatore; in ragione di ciò, la Corte d’appello aveva ribadito l’inesistenza giuridica del licenziamento irrogato dal somministratore e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e azienda utilizzatrice, col diritto del primo alle retribuzioni dal momento della messa in mora della seconda. La valutazione del giudice di merito è condivisa dalla Cassazione, la quale osserva che: (i) come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l’art. 80 bis, d.l. 34/20, deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, in quanto tale destinata a operare sia nelle controversie già avviate, sia in quelle future; (ii) è vero che tale norma è espressamente riferita all’art. 38, co. 3, d.lgs. 81/15, mentre nella fattispecie oggetto di causa trova applicazione, ratione temporis, l’art. 27, co. 2, d.lgs. 276/03, tuttavia, vista la completa sovrapponibilità dei due testi normativi, deve ritenersi che l’art. 80 bis cit., sebbene privo di portata vincolante rispetto alla disciplina previgente, costituisca criterio ermeneutico decisivo per giungere a identica conclusione anche in riferimento alla disposizione dettata dall’art. 27 cit.

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