In tema di salute e sicurezza sul lavoro il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 1/2024 del 6 febbraio 2024 in risposta a un quesito presentato a fronte delle differenti applicazioni della disposizione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, ha sottolineato che la visita medica precedente la ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, va eseguita solo se per la mansione sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria.