Licenziamento efficace

Licenziamento efficace anche se comunicato con e-mail ordinaria

La Corte di Cassazione, con ordinanza 11 maggio 2026, n. 13731, ha confermato che il licenziamento può ritenersi validamente comunicato anche mediante e-mail ordinaria, purché risulti provata la ricezione della comunicazione da parte del lavoratore.

Il principio è particolarmente rilevante perché conferma un approccio sostanzialistico: ciò che conta non è tanto il mezzo formale utilizzato, quanto la certezza che l’atto scritto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. La Cassazione ha quindi escluso che la previsione del CCNL relativa a raccomandata, consegna a mano o PEC possa automaticamente determinare l’inefficacia del licenziamento, laddove sia comunque provata la ricezione della comunicazione.

Indicazione operativa per le aziende: resta preferibile utilizzare strumenti tracciabili, quali PEC, raccomandata A/R o consegna a mano con firma per ricevuta. Tuttavia, la decisione rafforza la tesi per cui anche una comunicazione via e-mail ordinaria può essere valida se la ricezione è documentalmente dimostrabile.

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