L’azione sindacale resta autonoma e “attuale” finché persistono gli effetti lesivi
Una recente pronuncia di Cassazione ha annullato la decisione con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile, per carenza d’interesse, un ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori promosso da un sindacato contro le sanzioni disciplinari inflitte a due dipendenti per la partecipazione a uno sciopero. Secondo i giudici di merito, il ricorso, proposto a circa tre mesi dalle sanzioni e dopo che in un diverso giudizio la società era stata provvisoriamente costretta a restituire le somme trattenute, sarebbe stato ormai privo di attualità. La Suprema Corte, invece, ribadisce principi importanti: l’azione ex art. 28 è autonoma rispetto all’azione individuale del lavoratore e tutela un interesse collettivo, sicché l’attualità della condotta antisindacale si valuta in relazione all’interesse del sindacato e al perdurare degli effetti lesivi sull’aggregazione e sull’agibilità sindacale. Tali effetti possono persistere anche oltre l’esaurirsi della condotta, in ragione della sua portata intimidatoria e della situazione di incertezza che provoca in azienda; in questo orizzonte, è funzionale alla cessazione degli effetti anche la sola pronuncia di accertamento. Ne consegue che nel caso esaminato sussisteva un pieno interesse ad agire del sindacato, attivatosi mentre gli effetti delle sanzioni erano ancora in atto, e che la restituzione coatta delle somme nel diverso processo non incide sull’ammissibilità del ricorso ex art. 28. Per le imprese, il messaggio è chiaro: sanzioni collegate all’esercizio del diritto di sciopero possono generare, oltre alle azioni individuali, un autonomo contenzioso sindacale che resta “attuale” finché perdurano effetti intimidatori o dissuasivi, a prescindere da rimedi economici già intervenuti.



