Le Sezioni Unite chiariscono che il silenzio nei primi sessanta giorni non chiude sempre la partita
Il datore di lavoro non può considerare automaticamente definitivo un licenziamento non impugnato entro sessanta giorni quando il lavoratore era in stato di incapacità naturale. Con la sentenza n. 23486 del 18 luglio 2026 le Sezioni Unite della Cassazione hanno coordinato la disciplina delle decadenze con la pronuncia della Corte costituzionale n. 111 del 2025.
La nuova lettura dei termini
Se il lavoratore era incapace di intendere o di volere al momento della ricezione del licenziamento o durante il periodo utile per l’impugnazione stragiudiziale non è tenuto a rispettare il primo termine di sessanta giorni. Deve però agire entro il termine complessivo di duecentoquaranta giorni dalla ricezione del recesso depositando il ricorso giudiziale o cautelare oppure comunicando la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. L’incapacità non si presume e dovrà essere allegata e provata nel processo.
La decisione evita che una condizione personale grave trasformi il termine breve in una barriera assoluta. Per l’impresa significa che l’assenza di una contestazione nei primi sessanta giorni non sempre consente di chiudere il fascicolo. Il rischio resta aperto fino alla scadenza dei duecentoquaranta giorni e può riemergere con una controversia sulla capacità del destinatario.
Come cambia il fascicolo di cessazione
- – Conservare prova della data di ricezione e del contenuto esatto del licenziamento
- – Evitare valutazioni mediche interne e trattare con particolare cautela le informazioni sanitarie
- – Mantenere disponibili documenti istruttori conteggi e deleghe almeno per l’intero orizzonte della decadenza
- – Segnalare a legale e amministrazione ogni elemento già noto che possa rendere prevedibile una contestazione sulla capacità
La conseguenza manageriale
Il termine breve resta la regola ma non è più un indicatore sufficiente di rischio zero. Accantonamenti transazioni e chiusura documentale devono considerare la possibile eccezione senza trasformarla in una presunzione generalizzata.
Riferimenti essenziali: Cassazione Sezioni Unite 23486 del 18 luglio 2026 | Corte costituzionale sentenza 111 del 2025



