L’assenza prolungata può chiudere il rapporto senza licenziamento ma solo dopo una verifica rigorosa della soglia e della procedura
Quando un dipendente smette di presentarsi al lavoro l’azienda non deve più scegliere necessariamente tra attesa indefinita e licenziamento disciplinare. L’articolo 26 comma 7 bis del decreto legislativo n. 151 del 2015 consente di ricondurre l’assenza ingiustificata prolungata alla volontà del lavoratore di risolvere il rapporto. La soglia è quella fissata dal CCNL applicato oppure in mancanza di una previsione collettiva un periodo superiore a quindici giorni.
Non è un automatismo di payroll
Il datore che intende utilizzare il meccanismo deve comunicare l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente fornendo gli elementi utili per le verifiche. L’Ispettorato può accertare la veridicità della comunicazione. La cessazione non produce effetto se il lavoratore dimostra di non aver potuto comunicare i motivi dell’assenza per forza maggiore o per un fatto imputabile al datore.
La scelta ha conseguenze concrete. La risoluzione è trattata come volontaria e in linea generale non dà accesso alla NASpI né genera il ticket di licenziamento. Proprio per questo è opportuno evitare l’uso della procedura come scorciatoia rispetto alla contestazione disciplinare. Se esistono comunicazioni confuse certificati in arrivo conflitti sulla turnazione o possibili ragioni protette l’istruttoria deve precedere la decisione.
La sequenza prudente
- – Calcolare la soglia sulla base del CCNL e identificare con certezza il primo giorno di assenza ingiustificata
- – Inviare al lavoratore una richiesta tracciata di giustificazioni e verificare tutti i canali aziendali disponibili
- – Trasmettere la comunicazione all’Ispettorato con dati completi e documenti coerenti
- – Coordinare cessazione comunicazione obbligatoria ultimo cedolino e flusso contributivo senza anticipare gli esiti istruttori
La scelta tra le due strade
Dimissioni per fatti concludenti e licenziamento disciplinare non sono equivalenti. La prima richiede un’assenza oltre soglia e una procedura amministrativa specifica. Il secondo richiede contestazione difesa e valutazione proporzionata dell’addebito. Il fascicolo deve spiegare perché è stata scelta una via e non l’altra.
Riferimenti essenziali: Legge 203 del 2024 | INPS circolare 154 del 22 dicembre 2025



