Lavoratori prossimi alla pensione

Precisazioni sulla prestazione per l’esodo dei lavoratori prossimi alla pensione

Con il Messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025, l’INPS ha chiarito le modalità di compilazione del flusso Uniemens per i lavoratori che aderiscono agli accordi di esodo ex art. 4, commi 1–7-ter, L. 92/2012. In tali casi, il datore di lavoro non è tenuto al versamento della contribuzione correlata sulla quota di retribuzione eccedente il massimale contributivo. Restano invece fermi gli obblighi di finanziare all’INPS la prestazione economica in favore dei lavoratori—pari al trattamento pensionistico teorico al momento della risoluzione—e di garantire l’accredito della contribuzione figurativa correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione. Ai fini del calcolo della contribuzione correlata, la base imponibile mensile è determinata secondo il criterio NASpI: retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni (comprensiva di elementi continuativi e non, e mensilità aggiuntive), divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33; si applica l’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza vigente “tempo per tempo”.

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