Il sindacato che avvia la procedura non può revocarla unilateralmente
La Corte di Cassazione, con sentenza 5 maggio 2026, n. 12815, ha stabilito che, una volta avviata la procedura per il rinnovo della RSU e costituito il Comitato elettorale, l’organizzazione sindacale promotrice non può revocare o sospendere unilateralmente la procedura elettorale.
La decisione conferma che il datore di lavoro, una volta avviata la procedura, deve collaborare con il Comitato elettorale e consentire il regolare svolgimento delle operazioni, evitando condotte che possano essere qualificate come antisindacali ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Indicazione operativa per le aziende: in presenza di elezioni RSU, è consigliabile mantenere una posizione neutrale, collaborativa e documentata, evitando di aderire informalmente a eventuali richieste sindacali di sospensione o revoca non previste dalla disciplina applicabile.



