Il Garante ribadisce i limiti
Con provvedimento del 12 febbraio 2026, il Garante Privacy ha sanzionato l’utilizzo di filmati di videosorveglianza in ambito disciplinare in assenza delle necessarie garanzie. Nel caso esaminato, il lavoratore aveva lamentato l’impiego di immagini estratte da un impianto di videosorveglianza per contestazioni disciplinari, in assenza di adeguata informativa e senza il rispetto delle garanzie previste dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Il Garante ha ribadito che i sistemi tecnologici idonei a determinare un controllo, anche solo potenziale, sull’attività dei lavoratori devono essere gestiti nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e proporzionalità. È stata inoltre valorizzata la necessità, nei casi a rischio elevato, di una preventiva valutazione d’impatto privacy, specie quando il trattamento coinvolge lavoratori, considerati soggetti vulnerabili nel contesto del rapporto di lavoro.
Indicazione operativa per le aziende: prima di utilizzare immagini o dati raccolti tramite impianti tecnologici per finalità disciplinari è necessario verificare: accordo sindacale o autorizzazione INL, informativa completa, policy interna, tempi di conservazione, registro dei trattamenti e, se necessario, DPIA.



