La Cassazione apre alla validità, ma attenzione alla prova
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha riacceso l’attenzione su un tema molto pratico: il licenziamento può essere comunicato anche con una semplice e-mail ordinaria?
La risposta, secondo l’orientamento espresso, può essere positiva, purché siano rispettate alcune condizioni fondamentali. La Corte distingue infatti tra forma del licenziamento e mezzo di trasmissione. La legge richiede che il licenziamento sia comunicato per iscritto; non impone, in via generale, che tale comunicazione debba avvenire esclusivamente tramite raccomandata, PEC o consegna a mani.
Ciò significa che, se il licenziamento è formato per iscritto e giunge nella sfera di conoscibilità del lavoratore, l’utilizzo dell’e-mail ordinaria non comporta automaticamente la nullità o inefficacia dell’atto. Resta però decisivo il tema probatorio: il datore di lavoro deve poter dimostrare che la comunicazione è stata effettivamente ricevuta o comunque conoscibile dal lavoratore.
Attenzione anche al contratto collettivo applicato. Se il CCNL prevede determinate modalità di comunicazione, occorre verificare se tali modalità abbiano natura meramente organizzativa o se siano assistite da una specifica sanzione di invalidità in caso di inosservanza.
Sul piano operativo, la pronuncia non deve essere letta come un invito ad abbandonare PEC o raccomandata. Al contrario, questi strumenti restano preferibili perché garantiscono maggiore certezza sulla prova dell’invio, della ricezione e della data.
Cosa fare subito: aggiornare le procedure interne sulle comunicazioni disciplinari e sui licenziamenti. L’e-mail ordinaria può essere uno strumento valido in determinati casi, ma per gli atti più delicati è ancora consigliabile utilizzare canali che offrano una prova robusta e difficilmente contestabile.



