Contratto di rioccupazione esonero contributivo

L’INPS, con la circolare n. 115 del 2 agosto 2021, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla all’esonero contributivo previsto dal cd. contratto di rioccupazione (articolo 41 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

Al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’articolo 41 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito il c.d. contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

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