No vaccinazione? Sospeso dal lavoro

Un datore di lavoro può sospendere dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti che non vogliono vaccinarsi contro il coronavirus.

In attesa che il governo faccia chiarezza su questo aspetto e sull’eventualità che occorra il green pass anche per recarsi al lavoro un’ordinanza del Tribunale di Modena ha fissato un precedente giuridico.

Secondo il giudice, infatti, il titolare di un’azienda “si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del Codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”.

A sostegno di tale decisione il Tribunale di Modena menziona la direttiva europea che, nel giugno dello scorso anno, ha incluso il Covid tra gli agenti biologici contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro. Da qui, il dovere del datore di lavoro di proteggere il personale anche dal rischio coronavirus, contro il quale – scrive il giudice emiliano – la mascherina non basta come misura di protezione.

La sentenza del giudice emiliano precisa, comunque, che il rifiuto del vaccino anti-Covid non può causare sanzioni disciplinari, ma può avere delle conseguenze sulla mansione del dipendente. Ciò significa, ad esempio, che chi lavora a contatto con il pubblico o in spazi ristretti accanto ai colleghi può essere sospeso dal lavoro e dalla retribuzione in caso di mancata vaccinazione. Per il tribunale di Modena, quindi, il diritto alla libertà di autodeterminazione deve essere bilanciato con altri diritti costituzionali come quello alla salute degli altri (clienti, dipendenti, collaboratori) e con il principio di libera iniziativa economica. “Il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’articolo 2087 del Codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”.

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