Nullità del patto di non concorrenza per vizi del corrispettivo
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9258 dell’8 aprile 2025, si è pronunciata sul caso di una banca che chiedeva il pagamento di una penale a un ex dipendente per violazione di un patto di non concorrenza, in seguito allo sviamento di clienti verso una società concorrente. I giudici di merito avevano dichiarato nullo il patto per indeterminatezza del corrispettivo, in quanto era collegato alla durata del rapporto di lavoro senza un importo minimo garantito.
La Cassazione ha annullato la decisione con rinvio, chiarendo che:
- 1. Un patto di non concorrenza è valido se il corrispettivo è determinato o determinabile secondo parametri oggettivi, anche se variabile in base alla durata del rapporto di lavoro.
- 2. La sola variabilità del corrispettivo non implica indeterminatezza, specialmente se il datore di lavoro contesta che la cessazione anticipata influisca sull’importo dovuto.
- 3. La nullità per incongruità o sproporzione del compenso è distinta dalla nullità per indeterminatezza e non possono essere confuse o sovrapposte.
In questo caso, i giudici di appello avevano erroneamente mescolato i due concetti, creando un vizio motivazionale che ha impedito una valutazione corretta della decisione.