La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 22 luglio 2025, ha confermato la legittimità dell’articolo 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, che esclude il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) per il coniuge del datore di lavoro, ma non per il convivente di fatto. La Corte ha chiarito che tale norma non viola la Costituzione, poiché l’obiettivo è evitare l’autofinanziamento del datore di lavoro. Inoltre, solo il coniuge è considerato nel nucleo familiare ai fini dell’ANF, mentre la convivenza di fatto non rileva, salvo la stipula di un contratto di convivenza secondo la legge n. 76 del 2016.



