Memo del Messaggio INPS per caldo eccessivo

Memo del Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 in tema di trattamenti di integrazione salariale per caldo eccessivo

Oggetto del Messaggio

Fornire istruzioni su come presentare domande di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata da temperature elevate, rivolto sia ai datori che accedono alla CIGO, sia a quelli che utilizzano FIS o Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26 e 40 D.lgs. 148/2015).

Causali previste

  1. 1. Ordine della pubblica autorità:
    – Usare la causale “sospensione per ordine dell’autorità” se vi è un’ordinanza.
    – Basta indicare gli estremi dell’ordinanza nella relazione tecnica (non serve allegarla).

    2. Evento meteo – temperature elevate:
       – Può essere usata anche in assenza di ordinanze.
       – Non si possono presentare due domande con entrambe le causali per lo stesso periodo/lavoratori.
       – Se la domanda è per “evento meteo”, ma vi è un’ordinanza, quest’ultima va comunque considerata in istruttoria.


Temperature e condizioni rilevanti

Il trattamento può essere riconosciuto anche sotto i 35°C, se la temperatura percepita (calcolata considerando umidità, esposizione al sole, uso di macchinari caldi o DPI) è elevata.
Serve una relazione tecnica dettagliata, che descriva:
– il tipo di attività svolta;
– le condizioni di lavoro;
– le fasce orarie/giornate interessate.

Istruttoria e documentazione

– Non serve allegare bollettini meteo (sono acquisiti d’ufficio).
– Se la relazione è incompleta, l’INPS può attivare un supplemento istruttorio.
– L’elevata umidità è rilevante nella valutazione della temperatura percepita.
– Si possono usare dati di Protezione Civile o centri meteoclimatici.

Applicabilità

Valido anche per lavorazioni al chiuso se non è possibile usare impianti di raffreddamento per cause non imputabili al datore.
Possibile richiedere la prestazione anche se la sospensione è disposta dal responsabile della sicurezza aziendale.

Regime agevolato (EONE)

Sia per la causale ‘autorità’ sia per ‘evento meteo’, le richieste rientrano tra gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), con vantaggi:
– No anzianità di 30 giorni per i lavoratori;
– Nessun contributo addizionale a carico dell’azienda;
– Scadenza domande: ultimo giorno del mese successivo all’evento;
– Informativa sindacale non preventiva ma comunicata dopo l’avvio, tranne che per proroghe oltre 13 settimane in alcuni settori (edilizia, artigianato edile/lapideo).

Per maggiori informazioni contattate lo Studio

Sentiti libero di condividere

The Star - Edgar Degas - 1879.81

cerca nelle news

Archivi

Iscriviti alla newsletter

Potrai rimanere aggiornato sulle ultime disposizioni e opportunità del mondo del lavoro

Iscriviti alla newsletter

Potrai rimanere aggiornato sulle ultime disposizioni e opportunità del mondo del lavoro