Memo del Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 in tema di trattamenti di integrazione salariale per caldo eccessivo
Oggetto del Messaggio
Fornire istruzioni su come presentare domande di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata da temperature elevate, rivolto sia ai datori che accedono alla CIGO, sia a quelli che utilizzano FIS o Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26 e 40 D.lgs. 148/2015).
Causali previste
- 1. Ordine della pubblica autorità:
– Usare la causale “sospensione per ordine dell’autorità” se vi è un’ordinanza.
– Basta indicare gli estremi dell’ordinanza nella relazione tecnica (non serve allegarla).2. Evento meteo – temperature elevate:
– Può essere usata anche in assenza di ordinanze.
– Non si possono presentare due domande con entrambe le causali per lo stesso periodo/lavoratori.
– Se la domanda è per “evento meteo”, ma vi è un’ordinanza, quest’ultima va comunque considerata in istruttoria.
Temperature e condizioni rilevanti
Il trattamento può essere riconosciuto anche sotto i 35°C, se la temperatura percepita (calcolata considerando umidità, esposizione al sole, uso di macchinari caldi o DPI) è elevata.
Serve una relazione tecnica dettagliata, che descriva:
– il tipo di attività svolta;
– le condizioni di lavoro;
– le fasce orarie/giornate interessate.
Istruttoria e documentazione
– Non serve allegare bollettini meteo (sono acquisiti d’ufficio).
– Se la relazione è incompleta, l’INPS può attivare un supplemento istruttorio.
– L’elevata umidità è rilevante nella valutazione della temperatura percepita.
– Si possono usare dati di Protezione Civile o centri meteoclimatici.
Applicabilità
Valido anche per lavorazioni al chiuso se non è possibile usare impianti di raffreddamento per cause non imputabili al datore.
Possibile richiedere la prestazione anche se la sospensione è disposta dal responsabile della sicurezza aziendale.
Regime agevolato (EONE)
Sia per la causale ‘autorità’ sia per ‘evento meteo’, le richieste rientrano tra gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), con vantaggi:
– No anzianità di 30 giorni per i lavoratori;
– Nessun contributo addizionale a carico dell’azienda;
– Scadenza domande: ultimo giorno del mese successivo all’evento;
– Informativa sindacale non preventiva ma comunicata dopo l’avvio, tranne che per proroghe oltre 13 settimane in alcuni settori (edilizia, artigianato edile/lapideo).
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