Con l’ordinanza n. 23189/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può configurarsi la fraudolenza – e dunque non può legittimarsi il licenziamento – quando all’interno dell’azienda è prevista una procedura informatizzata per la gestione dei rimborsi spese. Nel caso in esame, la dipendente aveva semplicemente inoltrato, tramite il portale aziendale, la domanda di rimborso corredata dalla documentazione a sua disposizione, sulla quale successivamente venivano eseguiti i controlli. Il sistema di verifica, seppur effettuato in un momento successivo al riconoscimento del rimborso, non rende la condotta della lavoratrice ingannevole, ma piuttosto riconducibile a una mera irregolarità nell’applicazione delle regole interne.
Nello specifico, la dipendente aveva ottenuto il rimborso di €920; tuttavia, a distanza di alcuni mesi, €250 erano stati esclusi in seguito ai controlli automatici, con conseguente storno della somma.
La Corte d’Appello, invece, aveva accolto le ragioni del datore di lavoro, equiparando la richiesta di rimborso a un comportamento assimilabile al furto, ritenendo che la lavoratrice fosse consapevole dell’inidoneità dei giustificativi rispetto alla policy aziendale. Di conseguenza, aveva confermato la sanzione espulsiva e condannato la dipendente anche al pagamento delle spese processuali.



