Cass. ord. n. 336/2026: in caso di codatorialità, per la reintegra conta l’organico complessivo
Corte di Cassazione, ord. 7 gennaio 2026, n. 336
La Cassazione ha chiarito che, in presenza di codatorialità, ai fini dell’applicazione della tutela reale ex art. 18 St. lav. il requisito dimensionale va verificato considerando il numero complessivo dei dipendenti delle società codatrici, e non solo della datrice “formale”. Inoltre, la comunicazione scritta di licenziamento proveniente dalla sola datrice formale può risultare idonea a spiegare effetti anche nel rapporto plurisoggettivo.
Impatto operativo: per gruppi societari e realtà con utilizzo integrato del personale, è opportuno verificare se l’assetto concreto possa integrare una codatorialità sostanziale, perché ciò può incidere su rischio licenziamento, regime sanzionatorio e possibile reintegra.



