Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di un lavoratore somministrato, accertando la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo all’utilizzatore.
La società resistente aveva eccepito la carenza di interesse ad agire del lavoratore, sostenendo che questi fosse già assunto a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro. Il Giudice ha però respinto tale impostazione.
Secondo il Tribunale, in materia di somministrazione, il superamento del limite di 24 mesi presso il medesimo utilizzatore determina la nullità dei contratti a termine e comporta la costituzione del rapporto di lavoro diretto con l’impresa utilizzatrice.
La pronuncia evidenzia un principio di particolare rilievo pratico: la somministrazione è uno strumento lecito, ma non può essere utilizzata per reiterare missioni in modo tale da aggirare i limiti di durata, in contrasto con la finalità della disciplina interna ed europea e con il divieto di effetti di precarizzazione del rapporto.
Spunto operativo
La decisione richiama l’attenzione delle aziende utilizzatrici sulla necessità di monitorare con precisione la durata complessiva delle missioni dei lavoratori somministrati, soprattutto nei contesti di rinnovi successivi o continuità sostanziale delle assegnazioni, per evitare il rischio di conversione del rapporto e relativo contenzioso.



